Quali sono le modalità di tassazione fiscale della plusvalenza derivante dalla cessione dell’impresa familiare? La plusvalenza va ricondotta tra i redditi di impresa oppure tra i redditi diversi? L’imprenditore può optare per la tassazione separata? Ecco le risposte dell’Agenzia delle Entrate.
Le questioni sopraesposte sono state affrontate attraverso la recente risoluzione ministeriale n.78/e del 31 agosto scorso l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad una istanza di interpello.
Ecco per voi una sintesi.
- Tassazione della plusvalenza: l’Agenzia delle entrate ricorda che, da un punto di vista civilistico, l’impresa familiare è disciplinata dall’articolo 230-bis cc, il quale prevede che per i collaboratori familiari che prestano la loro attività lavorativa in modo continuativo nell’impresa familiare, sia riconosciuto, il diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare agli utili dell’impresa, ai beni acquistati con essa e agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento. Sotto il profilo fiscale viene disposto che l’impresa familiare è regolata dall’art. 5, comma 4, del TUIR, in base al quale i redditi prodotti dalla stessa, limitatamente e fino ad un massimo del 49% dell’ammontare degli stessi, possono essere imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili. In sostanza il reddito di impresa è dichiarato dall’imprenditore, che rimane l’unico titolare dell’impresa, ma questi può imputarne una parte ai familiari, tenuto conto, come sopra evidenziato, delle rispettive quote di partecipazione per un ammontare non superiore al 49%. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, rilevando la natura “individuale” dell’impresa familiare, chiarisce che l’eventuale plusvalenza realizzata dall’impresa familiare è imputabile interamente in capo all’imprenditore, essendo, pertanto, irrilevante fiscalmente per i collaboratori familiari.
- Natura della plusvalenza: la risoluzione ammette che la plusvalenza debba inquadrarsi nell’ambito dei redditi di impresa (e, quindi, imponibile a norma del combinato disposto degli articoli 58 e 86 del Tuir) e non nella categoria dei redditi diversi (articolo 67 comma 1, lettera h-bis Tuir).
- Modalità di tassazione: l’articolo 17, comma 1, lettera g), del Tuir, consente agli imprenditori individuali di optare per la tassazione separata delle plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni. Nel caso specifico posto nell’istanza di interpello (la cedente aveva acquisito l’azienda in donazione e aveva proseguito l’attività imprenditoriale esercitata) la tassazione ordinaria verrà applicata in un unico esercizio dal momento che la perdita della qualifica di imprenditore non consente la rateizzazione. Inoltre, l’imprenditore titolare dell’impresa potrà optare per la tassazione separata della plusvalenza, dal momento che tale plusvalenza è stata realizzata mediante la cessione di un’azienda che può dirsi posseduta da oltre 5 anni (nel caso evidenziato nel computo del periodo di possesso, assume rilevanza anche il periodo in cui l’azienda era posseduta dal donante).
Infine l’Agenzia, in considerazione dei principi di tutela dell’affidamento e della buona fede previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente e dell’esistenza di diverse e discordanti interpretazioni, ha ritenuto di non applicare sanzioni qualora, in passato, la plusvalenza realizzata dalla cessione sia stata ripartita tra il titolare dell’impresa e i collaboratori familiari.
Fabrizio Tortelotti