Nella stampa specializzata, in queste ultime settimane, è stato messo in evidenza il fatto che, a decorrere dalla prossima campagna fiscale, i contribuenti troveranno nel proprio modello 730 precompilato l’ammontare delle spese sanitarie sostenute nel corso dell’anno d’imposta precedente. È possibile, quindi, sostenere che i dati sanitari saranno indicati senza eccezione alcuna nel 730 precompilato dall’Amministrazione finanziaria? Il contribuente potrà finalmente fidarsi ciecamente del risultato del modello?
Secondo quanto disposto dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 103408 del 31 luglio scorso, il contribuente troverebbe i dati delle spese sanitarie e dei rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate (o erogate in parte) sostenute dal contribuente stesso e dal familiare a carico.
In realtà, dalla lettura del Provvedimento si possono evincere criticità che non dovrebbero far dormire sonni tranquilli ai contribuenti. Se da un lato il modello 730 precompilato costituisce una “rivoluzione copernicana”, dall’altro il suo successo dipende (e dipenderà) in modo significativo dal grado di fiducia che i contribuenti potranno riporre nella completezza, nella correttezza e nella conformità dei dati esposti dall’Amministrazione finanziaria rispetto a quelli effettivamente sostenuti. I contribuenti meno esperti, coloro che non hanno (legittimamente) le competenze tecnico-tributarie, dovrebbero poter accedere al proprio modello e accettare il risultato proposto dall’Amministrazione finanziaria senza che nella mente si “annidino” dubbi di alcun genere.
Analizzando il testo del Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, si desume invece che sarà ancora richiesta una significativa e specifica conoscenza del mondo fiscale e delle regole che lo governano, e che la completezza, la correttezza e la congruità potrebbero non albergare nel modello 730/2016 precompilato.
Ai fini di cui sopra, ad esempio, nel par. 2.2.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate viene affermato che “se il familiare risulta a carico di più di contribuenti, le spese vengono inserite nelle dichiarazioni precompilate di questi ultimi in proporzione alla percentuale di carico”.
In altre parole, stante quanto sopra, se due coniugi dividessero equamente le detrazioni per figli a carico, l’Amministrazione finanziaria inserirebbe le spese sanitarie intestate al figlio nella misura del 50 per cento a ciascun coniuge. Ora, nel caso delineato dall’Agenzia delle entrate, se la spesa è sostenuta interamente da uno dei due coniugi e l’altro (oltre a non aver sostenuto la spesa) è incapiente, per il contribuente “non esperto di tributi”, accettare il responso del modello 730 precompilato senza alcuna modifica rappresenta la concreta possibilità di perdere parte dei benefici fiscali che un professionista o un Caf, al contrario, difficilmente gli avrebbe fatto perdere. Un esperto in ambito tributario, infatti, nel caso sopra descritto avrebbe correttamente attribuito la detrazione per l’onere sostenuto per intero al coniuge non incapiente.
La soluzione promossa dall’Agenzia delle entrate, inoltre, appare semplicistica considerato che la detrazione per oneri non dipende dalla percentuale inserita nel quadro dei familiari a carico. In merito, infatti, è sufficiente ricordare quanto precisato dalla circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007, nella quale la stessa Agenzia delle entrate afferma che il criterio di ripartizione degli oneri tra i genitori, previsto dalla nuova formulazione dell’art. 12, comma 1, lettera c), del Tuir, vale esclusivamente ai fini della ripartizione, tra i genitori stessi, delle detrazioni per familiari a carico. Per quanto riguarda le modalità di ripartizione tra i coniugi delle deduzioni di cui all’art. 10, comma 2, e delle detrazioni di cui all’art. 15, comma 2, del Tuir, resta confermato che “quando l’onere è sostenuto per i familiari a carico, la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se, invece, il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Qualora i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può considerare l’intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione o della deduzione”. Pertanto, considerata la delicatezza del caso trattato, il contribuente farebbe bene a rivolgersi a professionisti del settore per avere la certezza del credito o del debito risultante dalla dichiarazione.
Un’altra criticità con cui i contribuenti dovranno fare i conti è quella delle spese mediche rimborsate. Nel Provvedimento si legge che le spese sanitarie rimborsate sono (come prevede la norma) inserite nella dichiarazione precompilata e assoggettate a tassazione separata. Tuttavia, gli oneri rimborsati devono essere tassati soltanto se la spesa sanitaria è stata, nel corso degli anni precedenti, portata in detrazione. Nel Provvedimento, infatti, si legge che “il contribuente può modificare la dichiarazione precompilata eliminando dai redditi assoggettati a tassazione separata l’importo del relativo rimborso”. Ci si chiede se un contribuente “non esperto di problematiche fiscali” sappia verificare quanto sostenuto dall’Amministrazione finanziaria e decurtare dal modello gli importi sopra descritti o se, anche in questo caso, è opportuno affidarsi a mani esperte.
Il caso più curioso, però, è quello che riguarda l’opposizione del contribuente a rendere noti all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie. A tal fine, nel Provvedimento, al par. 2.4.2, si legge che, nel caso di scontrino parlante l’opposizione viene manifestata “non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato nella tessera sanitaria”. Ora, non si comprende se l’intento del Provvedimento era quello di non comunicare il codice fiscale all’Agenzia delle entrate o, come riportato nel testo del Provvedimento, al soggetto che emette lo scontrino (cioè la farmacia). Infatti, il codice fiscale, sotto forma di tessera sanitaria con codice a barre a lettura ottica, deve necessariamente essere fornito al farmacista all’atto della spedizione delle ricette del Servizio Sanitario, secondo le disposizioni previste dal sistema per il monitoraggio della spesa farmaceutica. E nondimeno, poiché il contribuente che intende avvalersi della detrazione fiscale per la detrazione delle spese mediche, dal 1° gennaio 2008, deve fornire il codice fiscale che deve essere stampato direttamente sullo scontrino parlante, ci si chiede come farà il contribuente che si è opposto secondo le modalità sopra descritte a beneficiare della detrazione per i farmaci acquistati se nello scontrino non sarà riportato il codice fiscale.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN