La legge su “La buona scuola” (L. n. 107/2015) modifica le norme fiscali in relazione alla detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica e universitaria. Vediamo quali sono le principali novità.
Fino al periodo d’imposta scorso (2014), l’articolo 15, comma 1, lett. e), del TUIR riconosceva, al contribuente, una detrazione dall’imposta dovuta pari al 19% delle spese sostenute per la frequenza di:
- corsi di istruzione secondaria e universitaria,
- corsi di perfezionamento e/o specializzazione – universitaria (compresa l’iscrizione fuori corso), tenuti presso università o istituti sia pubblici che privati, italiani e stranieri.
Tale impostazione normativa viene modificata dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107 che ha introdotto la nuova lett. e-bis) dell’art. 15 co. 1 del TUIR, in cui si prevede l’applicazione della detrazione IRPEF del 19% in relazione alle spese per la frequenza:
- delle scuole dell’infanzia (ex asili);
- del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (ex elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (ex medie);
- delle scuole secondarie di secondo grado (ex superiori).
In pratica, dal punto di vista del testo normativo, viene modificato l’art. 15 del TUIR, in materia di detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica e universitaria:
- riformulando la lett. e) del comma 1, che ora riguarda solo i corsi di istruzione universitaria;
- inserendo la successiva lett. e-bis), che disciplina la frequenza delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie.
Le novità sono rappresentate dal fatto che:
- la nuova disciplina si applica sia alle scuole statali sia alle scuole paritarie private e degli enti locali, tutte appartenenti al sistema nazionale di istruzione (ex art. 1 della L. 10.3.2000 n. 62);
- si supera il precedente limite normativo che prevedeva la detrazione IRPEF per le spese di frequenza di corsi di istruzione secondaria, di primo e di secondo grado, in quanto sarà possibile detrarre le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia nonché della scuola primaria.
La nuova detrazione IRPEF del 19% si applica su un importo annuo non superiore a 400,00 euro per alunno o studente con un risparmio d’imposta pari a 76,00 euro (19% di 400,00).
In relazione alle scuole non statali, non è previsto che gli oneri detraibili non debbano superare le tasse e i contributi degli istituti statali, fermo restando il suddetto limite di 400,00 euro. Ne consegue, con riferimento alle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado, le cui spese di frequenza erano già detraibili, il superamento del precedente limite secondo cui la spesa detraibile non poteva superare quella prevista per gli istituti statali.
In relazione alla nuova disciplina della detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica non è stata però prevista una specifica decorrenza e per gli addetti ai lavori sarà importante il chiarimento ufficiale circa la decorrenza delle nuove norme, vale a dire:
- dal 16 luglio 2015, data di entrata in vigore della L. n. 107/2015;
- oppure per la frequenza dell’anno scolastico 2015/2016;
- oppure dal 1° gennaio 2015, in base al principio dell’“unitarietà del periodo d’imposta”.
È il caso di precisare che, dopo l’entrata in vigore delle norme sulla buona scuola, restano ferme le disposizioni relative:
- alle erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa in cui si prevede una detrazione IRPEF del 19% (ex art. 15 co. 1 lett. i-octies) del TUIR), per la quale non sono previsti limiti di importo. Le detrazioni IRPEF del 19% relative all’ampliamento dell’offerta formativa (lett. i-octies) e alla buona scuola (lett. e-bis) di cui al comma 1 dell’art. 15 del TUIR non sono cumulabili;
- alla detrazione IRPEF del 19% in relazione alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali (lett. e), comma 1, art. 15 del TUIR);
- alla detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido (pubblici o privati) da parte dei figli, su un importo massimo di 632,00 euro per ogni figlio ospitato negli stessi. Per ogni figlio che frequenta l’asilo nido, si continua a beneficiare di una detrazione IRPEF massima di 120,08 euro (19% di 632,00).
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN