L’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello INTRA 12, utilizzabile dal 1 ottobre 2015. Vediamo chi deve presentarlo e come.
Il modello INTRA 12 deve essere utilizzato per la dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da operatori non stabiliti nel territorio italiano, effettuati dagli enti non soggetti Iva e dagli agricoltori esonerati.
La presentazione del modello INTRA 12 deve essere effettuata entro la fine di ciascun mese. In esso deve essere indicato l’ammontare di:
- acquisti intracomunitari di beni le cui fatture sono state ricevute il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione;
- acquisti dei beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione Europea, le cui fatture sono state ricevute il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione;
- acquisti dei beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non stabiliti in uno Stato membro dell’Unione Europea, effettuati nel secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione per i quali il dichiarante ha emesso autofattura;
- acquisti intracomunitari per i quali è stata emessa autofattura ex art. 46, comma 5, del decreto-legge n. 331 del 1993, il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione.
Il modello INTRA 12 deve essere presentato per via telematica:
- direttamente dal contribuente;
- tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Con il provvedimento del 25 agosto 2015, l’Agenzia delle entrate ha apportato delle modifiche al contenuto e alla struttura del modello INTRA, insieme alle relative istruzioni e specifiche tecniche, che dovrà essere utilizzato dal 1 ottobre 2015.
Alessandra Caparello