Via libera all’applicazione del nuovo regime dei minimi anche per i contribuenti che hanno intrapreso una nuova attività, arte o professione prima dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015 che ha prorogato il regime fiscale di vantaggio. A chiarirlo l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 67/E del 23 luglio 2015, con cui ha risposto ad un’istanza di interpello fornendo delucidazioni importanti in merito.
Il regime dei minimi nella Legge di Stabilità 2015
La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto dal 1 gennaio scorso il nuovo regime forfetario con cui sono sostituiti tutti i regimi fiscali di favore in vigore al 31 dicembre 2014, ma al tempo stesso ha introdotto due eccezioni:
- i soggetti in attività, che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime di vantaggio, possono continuare ad avvalersene fino al compimento del quinquennio o fino al compimento del trentacinquesimo anno di età
- i soggetti, che avendone i requisiti, decidono di avvalersi del vecchio regime dei minimi, possono continuare la scelta nel 2015, ma esclusivamente per coloro che intraprendono un’attività di impresa, arte o professione nell’anno 2015.
La risoluzione n. 67/E dell’Agenzia delle entrate
Rispondendo all’interpello avanzato, l’Agenzia delle entrate sottolinea che, coloro che intraprendono un’attività di impresa, arte e professione nel corso del 2015 e, avendone i requisiti, intendono avvalersi della facoltà loro concessa dall’art. 10, comma 12-undecies del D.L. 192 del 2014, ossia del regime fiscale di vantaggio dei nuovi minimi, laddove non abbiano manifestato nel modello A/7 l’opzione per il regime fiscale di vantaggio, possono comunque avvalersene, dandone comunicazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2015 (da presentarsi nel 2016), allegando il modello relativo alle opzioni predisposto per la dichiarazione IVA.
Tale facoltà deve essere riconosciuta anche a coloro che hanno iniziato la nuova attività nel 2015, prima dell’entrata in vigore del citato art. 10, comma 12- undecies, del D.L. 192 del 2014.
A tal fine occorre apportare le dovute rettifiche ai documenti emessi con addebito dell’imposta entro la prima liquidazione IVA successiva se i documenti sono stati già emessi con addebito di imposta. In particolare secondo l’Agenzia occorre emettere nota di variazione per correggere l’attribuzione dell’IVA in rivalsa al cessionario o committente e quest’ultimo a sua volta dovrà registrare la nota di variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore.
Alessandra Caparello