La cosiddetta “ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare” consente ai creditori di esperire in modo maggiormente fruttuoso il pignoramento dei beni presso i propri debitori. Vediamo come viene effettuata.
Dall’11 dicembre 2014 infatti, data di entrata in vigore della nuova norma, il creditore che intende procedere ad esecuzione forzata, può rivolgersi direttamente al presidente del tribunale nella circoscrizione del debitore al fine di autorizzare l’ufficiale giudiziario competente a ricercare telematicamente i beni da pignorare, collegandosi alle diverse banche dati della Pubblica Amministrazione.
Come si attiva la procedura?
a) Il creditore procedente deve depositare un’istanza, soggetta a contributo unificato di euro 43, per avere l’autorizzazione del Presidente del tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza (o domicilio, dimora o sede). L’istanza deve contenere, oltre alle generalità complete delle parti, la procura alle liti per il difensore e l’indicazione dei titoli sui quali si fonda il credito (al fine di verificare il diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata e quindi titolo esecutivo e atto di precetto) anche l’indirizzo di posta elettronica ordinaria, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.
b) Ottenuta l’autorizzazione sopra descritta l’ufficiale giudiziario può accedere mediante collegamento telematico diretto e gratuito ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni. In particolare:
- Anagrafe tributaria: in essa, tenuta dall’Agenzia delle Entrate, sono indicati i redditi del contribuente e le loro fonti. Per esempio si possono consultare i datori di lavoro, l’istituto di previdenza che corrisponde l’assegno mensile, eventuali informazioni su quote societarie possedute e canoni di locazione percepiti.
- Anagrafe dei rapporti finanziari: con essa i creditori hanno la possibilità di conoscere tutti i conti correnti accesi presso il debitore nonché le loro movimentazioni (anche per l’eventuale esercizio di azioni revocatorie).
- Pubblico registro automobilistico (P.R.A.): in questo caso il creditore potrà verificare il possesso di beni mobili registrati (autoveicoli, moto, rimorchi, aerei, etc.) ed effettuarne quindi l’azione esecutiva diretta senza necessità di trovare fisicamente il mezzo in quanto il pignoramento è effettuato in via telematica.
- Enti previdenziali: con la sua consultazione sono visionabili eventuali indennità e assegni previdenziali o di assistenza.
- Registri immobiliari: in questo caso il creditore può effettuare una visura immobiliare per verificare se il debitore è titolare di immobili o quote di immobili.
Al termine delle operazioni di ricerca l’ufficiale giudiziario redige un processo verbale nel quale sono indicate le banche dati interrogate e le relative risultanze.
Se sono stati individuati beni da pignorare l’Ufficiale Giudiziario notifica al debitore il pignoramento con l’obbligo di consegna del bene entro dieci giorni, completo dei documenti di proprietà e con nomina dello stesso debitore a custode per il periodo predetto. Scaduto il termine dei dieci giorni, il bene pignorato deve essere consegnato all’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) competente che ne diventa custode: il tutto avviene dopo l’eseguita trascrizione nei pubblici registri.
Se sono individuati dei crediti del debitore (o beni di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi) l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio al debitore e al terzo il verbale, contenente l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell’indirizzo di PEC di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell’ingiunzione, dell’invito e dell’avvertimento al debitore (art. 492 c.p.c. introdotto dalla Legge n. 162 del 10.11.2014) nonché l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute (art. 546 c.p.c.).
Si ricorda inoltre che, mancando i decreti attuativi, lo strumento è rimasto ancora inattuato. Con il D.l. 83/2015 (decreto anti credit crunch), che ha nuovamente rivisto l’art. 492-bis c.p.c., si prevede un accesso autonomo alle banche dati per cercare i beni del debitore, senza dovere attendere i decreti stessi. Previa autorizzazione del presidente del tribunale, il creditore, dunque, è libero di consultare direttamente le banche dati della P.A. per individuare i beni del debitore da pignorare, non avendo necessità dell’intervento degli ufficiali giudiziari.
Lo stesso D.l. inoltre dispone che, se entro un anno dall’entrata in vigore della riforma, il decreto ministeriale non sarà adottato, la disposizione perderà di efficacia.
Fabrizio Tortelotti