La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto delle novità fiscali in materia di tassazione delle forme pensionistiche complementari (denominate anche fondi pensione) in particolare modo per quanto riguarda la misura di imposizione (portata al 20% dal precedente valore di 11,50%) decorrente dal periodo di imposta 2014. Vediamo come cambia lo scenario alla luce delle nuove disposizioni introdotte.
Con la circolare del 12 febbraio 2015 (n.2/E) l’Agenzia delle Entrate è intervenuta dissipando i dubbi sulle nuove regole in materia di previdenza complementare, illustrando in particolare le novità della nuova percentuale dell’imposta sostitutiva sul risultato di gestione maturato nel periodo di imposta, soffermandosi inoltre sulle modalità di calcolo della base imponibile su cui applicare l’imposta stessa per tenere conto degli investimenti effettuati dai fondi pensione in titoli di Stato, in cui redditi sono soggetti alla confermata aliquota del 12,50%.
Il comma 621 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità ha aumentato al 20% la misura dell’imposta sostitutiva da applicare sul risultato di gestione maturato nel periodo di imposta dalle forme di previdenza complementare con effetto dal 1 gennaio 2014. In particolare si chiarisce, tramite la circolare n.2/E, che l’aumento della tassazione da applicare al risultato di gestione riguarda tutte le forme di previdenza complementare ossia i fondi pensione a contribuzione definita (cioè quelli per cui è certa l’entità dei contributi ma non l’entità della prestazione), a prestazione definita (è certa l’entità della prestazione, ma l’entità dei contributi varia a seconda delle esigenze del gestore del fondo), comprese le forme pensionistiche individuali e i cosiddetti “vecchi fondi pensione”.
Prima di tale intervento l’articolo 4, comma 6-ter, del D.L.66/2014 aveva elevato – per il solo anno 2014 – dall’11 all’11,50% l’aliquota dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi annualmente dovuta sul risultato economico generato dall’investimento finanziario dei contributi versati, determinato come rendimento complessivo della gestione svolta dal fondo nel corso del periodo d’imposta.
Il successivo comma 622 contiene misure riguardanti la modalità di determinazione della base imponibile del predetto risultato di gestione delle forme di previdenza complementare, volte ad assicurare che i redditi dei titoli del debito pubblico italiani e di Paesi collaborativi, percepiti da forme pensionistiche complementari, siano sottoposti ad imposizione nella misura del 12,50%. Per non penalizzare da un punto di vista fiscale questo tipo di investimenti da parte dei fondi pensione, i redditi dei titoli di Stato concorrono alla formazione della base imponibile nella misura del 62,50%. A questo proposito, sempre la circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che la base imponibile del risultato di gestione delle forme di previdenza complementare deve essere costituita dai redditi effettivamente derivanti dal possesso di questi titoli, realizzati nel corso periodo d’imposta, inclusi quelli maturati al 31 dicembre dell’anno di riferimento. Aliquota al 12,50% anche per gli investimenti indiretti in titoli pubblici effettuati dai fondi pensione tramite Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) e contratti di assicurazione.
Il documento di prassi ricorda che l’imposta sostitutiva del 20% si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta. Quest’ultimo deve essere calcolato senza considerare tutte quelle operazioni che nulla hanno a che vedere con i flussi finanziari connessi alla gestione del patrimonio mobiliare del fondo, che vengono quindi ad essere “sterilizzate”. Inoltre, non si applicano ai fondi pensione la maggior parte dei prelievi a monte sui redditi di capitale da essi percepiti (ad eccezione dei casi in cui specifiche norme dispongono diversamente): i fondi pensione assumono in altri termini, la qualifica di soggetto cosiddetto lordista.
La Legge di stabilità 2015 non ha modificato le norme fiscali della previdenza complementare sia in fase di versamento sia in fase di erogazione.
Rimangono quindi confermate:
- la deducibilità dei versamenti al fondo pensione fino ad un massimo di 5.164 € all’anno;
- la tassazione agevolata al momento della prestazione previdenziale (sia in forma di capitale, che in forma di rendita): sui contributi versati verrà applicata una tassazione massima del 15% che potrà essere ridotta di uno 0,30% per ogni anno di iscrizione successivo al 15esimo fino al raggiungimento di una tassazione finale minima del 9%.
Fabrizio Tortelotti