Sono stati prorogati dal 31.7.2015 al 21.9.2015 i termini di presentazione dei modelli 770/2015 semplificato e ordinario. Chiariamo quali sono le motivazioni che hanno portato a questa proroga e quali sono i suoi effetti concreti per professionisti e contribuenti.
Il differimento dei termini di presentazione dei modelli 770/2015 è stato disposto per venire incontro alle esigenze rappresentate dai sostituti d’imposta e dalle categorie professionali, in ragione dei vari adempimenti fiscali da effettuare per conto dei contribuenti, anche in considerazione delle proroghe che sono state concesse per quanto concerne i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015.
La proroga al 21.9.2015 ha voluto evitare:
- sovrapposizioni con le scadenze di presentazione dei modelli UNICO, IRAP e IVA, relativi al periodo d’imposta 2014, il cui termine è fissato al 30.9.2015;
- l’insorgere di problemi nella predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, poiché alcuni dati da inserire in tale dichiarazione, quali i conguagli derivanti dall’assistenza fiscale, sono conoscibili dall’Amministrazione finanziaria mediante l’estrazione delle informazioni contenute nei modelli 770.
Rimane ferma la possibilità di trasmettere in via telematica il modello 770/2015 da parte di due soggetti diversi (sostituto d’imposta o intermediario ovvero due intermediari), possibilità riconosciuta quando:
- vi è l’obbligo di presentare sia il modello semplificato che quello ordinario;
- il modello semplificato viene suddiviso in due parti.
In caso di spacchettamento, le due parti del modello 770/2015 semplificato devono tassativamente riguardare:
- le comunicazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e all’assistenza fiscale (conguagli a debito o a credito derivanti dai modelli 730/2014), nonché i relativi prospetti SS, ST, SV, SX e SY;
- le comunicazioni relative ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni, ai corrispettivi erogati dal condominio a soggetti imprenditori e ai redditi diversi, nonché i relativi prospetti SS, ST, SV, SX e SY.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6/E/2015 ha concesso la possibilità di inviare dopo il 9.3.2015, senza applicazione di sanzioni, le Certificazioni Uniche 2015 che contengono esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730.
Si tratta quindi, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:
- i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni;
- le provvigioni;
- i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto.
Nel successivo documento di prassi del 7.7.2015, n. 26, i tecnici del Fisco hanno precisato che queste Certificazioni devono essere trasmesse in via telematica “entro il termine previsto per la presentazione del modello 770 Semplificato”. Pertanto, qualora non ancora effettuato, l’invio telematico delle Certificazioni in esame può avvenire entro il termine prorogato del 21.9.2015.
È stato osservato che l’introduzione dell’obbligo di trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche non comporta alcun “alleggerimento” del modello 770/2015 semplificato. Nel modello 770/2015 semplificato è stato infatti operato solo un restyling della parte relativa ai dati fiscali dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, al fine di tener conto della struttura della nuova Certificazione Unica. L’auspicio di evitare di trasmettere nel 770/2015 i dati già trasmessi con la certificazione unica è stato mancato.
La proroga al 21.9.2015 del termine di presentazione dei modelli 770/2015 produce effetti anche in relazione ai termini previsti per i ravvedimenti operosi comprese le violazioni commesse prima dell’1.1.2015 (entrata in vigore della L. 190/2014).
In base alla nuova disciplina, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il ravvedimento operoso viene precluso solo mediante la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le “comunicazioni bonarie”.
Per effetto della proroga, slitta al 21.9.2015 anche il termine per regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:
- l’infedele presentazione dei modelli 770/2014 semplificato e ordinario, relativi al 2013;
- l’omessa effettuazione, nel 2014, delle ritenute;
- l’omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2014.
Tuttavia, mentre l’anno scorso il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione costituiva il “termine ultimo” per il ravvedimento operoso, quest’anno, per effetto delle novità introdotte dalla citata L. 190/2014, entro il 21.9.2015 potranno essere ravvedute anche le violazioni commesse:
- nell’anno 2013, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
- nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.
Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:
- il versamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi al tasso legale, nella misura pro tempore vigente;
- il versamento dei soli interessi legali, in caso di tardivi versamenti;
- la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative;
- la corresponsione delle previste sanzioni ridotte, in relazione alle diverse violazioni (compresa l’eventuale omessa effettuazione della ritenuta e l’eventuale mancata indicazione in dichiarazione di alcuni percipienti).
Qualora non venga rispettata la nuova scadenza del 21.9.2015 per la presentazione dei modelli 770/2015 semplificato e ordinario, la violazione può essere regolarizzata, mediante il ravvedimento operoso nei successivi 90 giorni, quindi il 21/12/2015, con riduzione delle sanzioni ad un decimo del minimo.
Al fine di fruire del ravvedimento operoso dovranno essere corrisposte le previste sanzioni ridotte per la presentazione tardiva di ciascuna dichiarazione.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN