Le aziende che intrattengono rapporti con le pubbliche amministrazioni, a partire dal 1 gennaio 2015 si devono confrontare con il meccanismo dello split payment, o scissione del pagamento, introdotto dalla Legge 190/2014 che ha disciplinato il nuovo art.17-ter del DPR 633/72. Tale meccanismo comporta il pagamento dell’IVA non in capo al Fornitore/cedente, ma in capo alla PA/ cessionaria. Vediamo come gestire la rilevazione contabile delle fatture PA.
Caratteristiche della fattura emessa:
1. Fattura emessa in formato elettronico
2. Indicazione “split payment”
3. Indicazione “art. 17-ter D.P.R. 633/72”
4. Indicazione imponibile e % imposta
Come registrerà la società Azienda Srl la fattura emessa nei confronti del Comune di Pordenone?
Si deve sottolineare che nel registrare le fatture soggette a split payment dovranno essere istituiti, e utilizzati, appositi codici IVA; questo in previsione della dichiarazione IVA 2016 che probabilmente prevederà uno o più campi in cui esporre tali dati.
La scrittura di giroconto serve a chiudere l’IVA split payment rilevata in fase di registrazione della fattura e a diminuire il credito del cliente, che rimarrà quindi aperto per il solo importo dell’imponibile.
Rileviamo ora la chiusura della fattura: l’importo incassato sarà al netto dell’IVA esposta
Non tutte le operazioni effettuate nei confronti delle PA, però, sono assoggettabili a split payment; rimangono infatti escluse dal meccanismo della scissione del pagamento le seguenti fattispecie:
- Operazioni soggette a reverse charge;
- Operazioni soggette a particolari regimi IVA (margine, art.74-ter DPR 633/72, etc.);
- Operazioni effettuate da lavoratori autonomi (soggetti a ritenuta d’acconto);
- Operazioni per le quali le PA non effettuano il pagamento al fornitore (servizi di riscossione delle entrate).
E in caso di errore nell’emissione della fattura?
Consideriamo i casi possibili:
Fattura originaria soggetta a split payment
- nota di variazione in aumento: il cedente emetterà una nuova fattura soggetta a split payment (con le stesse caratteristiche prima evidenziate) e facendo riferimento alla fattura originaria
- nota di variazione in diminuzione: il cedente emetterà una nota di credito applicando lo split payment e facendo riferimento alla fattura originaria
Fattura originaria emessa dopo l’01.01.2015 senza split payment + IVA relativa versata dal cedente
- tali violazioni non vengono sanzionate e non è necessario emettere note di variazione
Fattura originaria emessa con split payment NON dovuto
- il cedente dovrà emettere nota di variazione per l’intero importo e nuova fattura senza applicazione dello split payment ed incassare l’importo totale della fattura (comprensivo quindi anche dell’IVA)
Fattura originaria emessa senza split payment + assenza incasso totale fattura (comprensivo di IVA) + IVA non versata dal cessionario
- il cedente dovrà emettere nota di variazione per l’intero importo e nuova fattura con indicazione “scissione del pagamento”
Elisa Fontana – Centro Studi CGN