Contratto di locazione e decesso del locatore

La cessione del contratto di locazione, in caso di decesso del locatore, non è disciplinata dalla Legge 392/78; in tal caso valgono le regole dettate dal Codice civile, le quali stabiliscono, in linea generale, che sia l’erede colui che subentra degli obblighi e nei diritti derivanti dal contratto.

Come stabilito quindi dall’art.1602 del Codice civile il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.

Non è quindi necessario procedere alla stipula di un nuovo contratto; quello stipulato dal de cuius continua ad essere in vigore, alle medesime condizioni.

La DRE Veneto, in risposta a un Interpello formulato dall’UPPI, ha stabilito che, in caso di morte del locatore, non trattandosi di cessione, bensì di subentro, non è dovuta l’imposta di registro in misura fissa pari a euro 67,00.

Sempre nella medesima risposta si è stabilito che sia quanto meno consigliabile la presentazione un modello RLI per comunicare la variazione ovvero la risoluzione del vecchio contratto e la conseguente stipula di uno nuovo.

Il modello RLI va presentato dall’erede del locatore o dal conduttore entro il termine di 30 giorni dall’inizio della prima annualità successiva al decesso. Se si intende optare per la cedolare secca, la presentazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di subentro (Circolare 20/2012).

Qualora gli eredi non intendano subentrare al contratto, si dovrà presentare un modello RLI per la risoluzione anticipata.

Esempio

Paolo Rossi (RSSPLA60T31G888L) è proprietario di un immobile locato 4+4 stipulato il 1 gennaio 2014 e decede il 1 luglio 2015.

Unica erede è la moglie Alba Rosa (LBARSO62M04F332J) che subentra nel contratto.

Presentazione della cessione del contratto

Il modello RLI dovrà essere così compilato:

contratto di locazione

Rita Martin – Centro Studi CGN