Entro il 30 ottobre 2015, i contribuenti che nel periodo d’imposta 2014 hanno concesso beni d’impresa in godimento ai soci e ai familiari devono inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Come si effettua la comunicazione?
A disporre tale adempimento è il DL 138/2011 che ha introdotto l’obbligo per i soggetti che svolgono attività di impresa di comunicare in via telematica i dati del soggetto che ha ricevuto in godimento i beni o concesso finanziamenti all’impresa.
Qual è l’oggetto della comunicazione?
Sono oggetto di comunicazione le informazioni relative ai beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore e i finanziamenti d’impresa o le capitalizzazioni da parte di soci o familiari.
Come effettuare la comunicazione?
Per ogni bene concesso in godimento, la comunicazione va effettuata se sussiste una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento e il valore normale di mercato del bene. In buona sostanza la comunicazione va effettuata solo nel caso in cui vi sia una differenza tra quanto addebitato al socio e il valore dell’utilizzo del bene. Se questi ha remunerato a valore di mercato il diritto d’uso, non scatta alcun obbligo.
Come adempiere all’obbligo di comunicazione?
L’Agenzia delle Entrate ha già da tempo dettato le regole utili per adempiere in modo corretto all’invio telematico della comunicazione con due provvedimenti direttoriali: il provvedimento n. 94902/2013 e il provvedimento n. 94904/2013.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sono state pubblicate le istruzioni, il modello e le specifiche tecniche per le comunicazioni all’anagrafe tributaria delle informazioni relative ai beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore.
La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline.
Chi sono gli esclusi dalla comunicazione?
Sono esclusi dalla comunicazione i beni concessi in godimento agli amministratori, i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo che costituiscono fringe benefit, i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale, i beni di società o di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali, gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci e i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge e i finanziamenti ai soci o ai familiari dell’imprenditore.
Qual è il termine di presentazione della comunicazione?
Il termine per effettuare la comunicazione dei beni in godimento ai soci è fissato al trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, e quindi entro il 30 ottobre 2015 per i soggetti con anno d’imposta coincidente con l’anno solare.
E in caso di omessa o incompleta comunicazione?
In caso di mancata, incompleta o infedele comunicazione la sanzione applicabile è pari al 30% della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo pagato per l’utilizzo del bene salvo che si sia comunque provveduto ad adempiere a tutti gli oneri previsti dalla normativa. In tale caso viene applicata una sanzione amministrativa che va da 258 a 2.065 euro.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN