Il Ministero del Lavoro, ad aprile, ha emanato il documento di programmazione dell’attività di vigilanza per l’anno 2015, al fine di orientare l’azione di controlli dei propri ispettori verso ambiti e fenomeni attentamente selezionati, con l’obiettivo di contrastare illeciti sostanziali, realizzando, così, una effettiva tutela delle condizioni dei lavoratori. Nel documento programmatico il Ministero del Lavoro ha individuato gli ambiti e i settori che dovranno formare oggetto di vigilanza straordinaria, al fine di arginare intenti elusivi e fraudolenti, in particolare nei confronti dei lavoratori.
L’obiettivo finale da conseguire è pertanto l’accertamento e il contrasto ai fenomeni di irregolarità che destano maggior allarme economico sociale, posti in essere sia da singoli datori di lavoro che da vere e proprie “organizzazioni” in grado di infiltrarsi nelle diverse economie locali, alterandone sensibilmente l’equilibrio complessivo.
Lavoro nero
Per quanto riguarda il lavoro non regolarizzato, la pianificazione dei controlli dovrà essere effettuata tenendo conto dei dati concernenti l’incidenza del lavoro sommerso nel nostro sistema economico, andando a monitore particolari settori quali l’edilizia, il commercio, la ristorazione e l’agricoltura, per ragioni sostanzialmente connesse all’elevata intensità del lavoro concentrata in determinati periodi temporali e l’elevato turnover del personale.
Altri fenomeni, strettamente legati al lavoro sommerso, oggetto di controlli sono lo sfruttamento del lavoro minorile, le forme di interposizione illecita di manodopera nonché l’indebita percezione di prestazioni previdenziali e assistenziali.
Cooperative di lavoro
Anche nell’ambito del settore a mutualità prevalente, come quello delle cooperative, il Ministero del Lavoro proseguirà nella sua opera di controllo e monitoraggio.
Questo al fine di verificare la corretta applicazione della normativa di tutela dei rapporti di lavoro instaurati in tali realtà, con particolare riferimento ai fenomeni elusivi posti in essere dalle c.d. cooperative spurie, che sfuggono al monitoraggio e al controllo esercitato dalle centrali cooperative relativamente ai bilanci, sottraendosi al rispetto dell’attività indicata nello statuto e della vigente normativa lavoristico-previdenziale.
Infatti nel mondo cooperativistico si verificano frequentemente forme di impiego di manodopera irregolare o in “nero”, nonché fenomeni interpositori, in particolare nell’ambito di cooperative costituite appositamente per l’esecuzione di uno specifico appalto.
Inoltre l’attività ispettiva sarà orientata a garantire l’osservanza della disposizione di cui all’art. 7, comma 4, del D.L. n. 248/2007 (conv. da L. n. 31/2008), in base alla quale, in presenza di una pluralità di contratti collettivi, le società cooperative applicano ai soci lavoratori trattamenti economici complessivi “non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.
Esternalizzazioni fittizie
L’opera di vigilanza degli ispettori si focalizzerà sulle filiere degli appalti, anche pubblici, approfondendo, come di consueto, le caratteristiche dei rapporti tra committenti, appaltatori e subappaltatori e gli aspetti relativi alla responsabilità solidale, al fine di garantire la corretta applicazione della disciplina normativa e contrattuale nei confronti dei lavoratori interessati e di contrastare eventuali fenomeni di somministrazione irregolare, abusiva o fraudolenta.
Quanto evidenziato con l’intento precipuo di evitare i ricorrenti e sempre più diffusi fenomeni di dumping dovuti all’utilizzo di forme fittizie o irregolari di esternalizzazione.
Saranno inoltre riportati sotto la lente eventuali comportamenti elusivi connessi al ricorso a forme di distacco non genuino, soprattutto con riferimento al frequente utilizzo abusivo dell’istituto del distacco transnazionale. A tale espediente, ormai invalso soprattutto nel settore edile e dell’autotrasporto, si ricorre con l’intento di aggirare la normativa in materia di regolare costituzione dei rapporti di lavoro, determinando una significativa disparità di trattamento per la manodopera appartenente a diversi Paesi dell’Unione Europea, inconsapevole dei propri diritti.
Corretta qualificazione dei rapporti di lavoro
Anche l’utilizzo in forma distorta – e in funzione prettamente elusiva – dei contratti atipici o flessibili (lavoro intermittente o a chiamata, vouchers o lavoro accessorio, associazioni in partecipazione, collaborazioni coordinate e continuative a progetto, partite IVA, collaborazioni occasionali, contratti part-time, etc.), sarà annoverato nell’azione ispettiva del Ministero.
Tali formule contrattuali, infatti, seppur nella loro apparente genuinità e legalità, dissimulano spesso rapporti di lavoro di natura subordinata, soprattutto a tempo pieno e indeterminato.
La conciliazione monocratica e le diffide accertative
Come nei precedenti anni, anche per il 2015, gli Uffici ispettivi territoriali, al fine di arginare i fenomeni sopra descritti, faranno ampio ricorso alla conciliazione monocratica di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 124/2004, quale strumento privilegiato di definizione delle richieste di intervento.
Infatti l’istituto della conciliazione monocratica risulta essere lo strumento idoneo a garantire al lavoratore una tutela rapida e sostanziale sotto il profilo retributivo e previdenziale, consentendo in tempi brevi di definire una controversia di lavoro con conseguente deflazione del contenzioso, liberando risorse ispettive da destinare a specifiche azioni di vigilanza programmata.
Anche la diffida accertativa rivestirà un ruolo di prim’ordine nello scenario delle ispezioni pianificate. L’importanza del ruolo svolto dall’istituto della diffida accertativa, finalizzato alla soddisfazione delle pretese patrimoniali del lavoratore, permette una rapida emissione di un titolo esecutivo direttamente “spendibile” ad iniziativa dello stesso lavoratore nell’ambito di una procedura esecutiva e senza costi a suo carico.
La stessa diffida, quale strumento di estrema versatilità e ove ne sussistano i presupposti, potrà essere validamente utilizzato anche in occasione di accertamenti di lavoro sommerso, fornendo così una tutela “completa” del lavoratore, non solo sotto il profilo previdenziale ed assicurativo ma anche riguardo agli aspetti patrimoniali. Questo in particolare a favore di quei lavoratori che operano nelle società cooperative, in relazione ai quali si applica l’articolo 7, comma 4, D.L. n. 248/2007 conv. da L. n. 31/2008, che garantisce “i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato