Anche gli enti non commerciali rientrano tra i soggetti passivi ai fini IRAP. Vediamo quindi come si determina la base imponibile ai fini del calcolo di questa imposta, sia per le attività commerciali che per le attività prive del carattere di commercialità esercitate dall’Ente stesso.
I soggetti obbligati sono gli enti non commerciali, compresi i trust, le società semplici e le associazioni equiparate non residenti nel territorio dello Stato.
Ai fini della territorialità occorre verificare che l’ente non commerciale abbia avuto nel territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d’imposta, alternativamente:
- la sede legale;
- o la sede amministrativa;
- o l’oggetto principale dell’attività.
Per determinare la base imponibile degli enti non commerciali occorre prima individuare e distinguere l’attività non commerciale dall’eventuale attività commerciale esercitata dall’ente stesso.
In ogni caso l’ente, per mantenere la qualifica di ente non commerciale, deve esercitare prevalentemente ed in maniera essenziale una o più attività non commerciali oggetto dell’Atto costitutivo o dello Statuto.
Ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo n. 446/1997, la base imponibile degli enti non commerciali riferita esclusivamente alle attività istituzionali (non commerciali) è determinata in un importo pari alla somma:
- delle retribuzioni spettanti al personale dipendente e dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati nell’art.50 del TUIR;
- dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative;
- dei compensi per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’art.67, comma 1, lett. I) del TUIR.
Sono in ogni caso escluse dal suddetto calcolo:
- le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad esse equiparati di cui all’art.50, comma 1, lett. d) del TUIR;
- le somme erogate a titolo di borsa di studio o di assegni, premi o sussidi per fini di studio, se esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Per ciò che riguarda la determinazione della base imponibile IRAP per la parte relativa alle attività commerciali esercitate dall’Ente, si deve fare riferimento alle disposizioni contenute nell’art.5 del D.Lgs. 446/1997. Pertanto la base imponibile è determinata dalla differenza tra:
valore delle produzione – (costi della produzione + costi per il personale + altre svalutazioni delle immobilizzazioni + svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide + accantonamenti per rischi + altri accantonamenti) risultanti dal conto economico dell’esercizio.
Occorre precisare che i costi deducibili indicati non specificamente riferibili alle attività commerciali si computano per un importo corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi prodotti dall’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Tale ultimo metodo di calcolo viene utilizzato anche per ridurre la base imponibile relativa alle attività non commerciali, dei costi specificamente riferibili alle attività commerciali e non direttamente attribuibili alle stesse.
Una volta determinata la base imponibile complessiva e applicate le deduzioni previste dalla normativa fiscale di riferimento, si applica l’aliquota specifica regionale.
Per ciò che riguarda la dichiarazione IRAP, il quadro di riferimento utilizzato dagli enti non commerciali è l’IE.
Lavinia Linguanti – Centro Studi CGN