Le madri lavoratrici possono richiedere presso l’INPS voucher per l’acquisto di servizi di babysitting oppure un contributo per far fronte ai costi dei servizi pubblici e privati accreditati per un massimo di sei mesi. Entrambe le agevolazioni possono essere richieste dopo il periodo di astensione dal lavoro per il congedo di maternità e comunque entro gli 11 mesi seguenti, in alternativa al congedo cosidetto parentale. Chiariamo come funziona il primo beneficio e come può essere richiesto, premettendo che si tratta per ora di una misura sperimentale introdotta per il triennio 2013-2015.
- Beneficiari: le madri lavoratrici dipendenti pubbliche e private aventi diritto al congedo parentale e le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335 (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena).L’agevolazione spetta anche se si è fruito in parte del periodo di congedo parentale. Inoltre l’accesso al beneficio è possibile anche per più figli (presentando una domanda per ognuno di essi) purché siano rispettati i limiti temporali indicati nel decreto ministeriale stesso.
- Misura dell’agevolazione: si tratta di un beneficio contributivo pari ad euro 600 mensili (nel 2013 era di euro 300), erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata). Come sopra specificato, l’agevolazione è alternativa alla fruizione del congedo parentale, al quale la lavoratrice deve pertanto rinunciare. Alle lavoratrici part-time verrà concesso un contributo in misura riproporzionata all’entità della prestazione lavorativa. Oltre ai voucher per l’acquisto dei servizi di babysitting il decreto prevede inoltre (si tratta di una alternativa) la possibilità di ricevere un contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
- Domanda: la domanda va presentata direttamente in modalità telematica e attraverso il sito INPS istituzionale dalla madre lavoratrice oppure tramite patronato. Nella stessa occorre indicare il numero di mesi di fruizione del beneficio, la dichiarazione di rinuncia alla fruizione del corrispondente numero di mesi di congedo parentale e la dichiarazione di avere presentato modello ISEE. Solo in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, occorre indicare nella domanda la struttura per l’infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l’iscrizione del minore. A fronte della domanda l’Istituto erogherà 600 euro in voucher (buoni lavoro), per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.
I voucher sono unicamente cartacei e dovranno essere ritirati, entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda, dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente.
Il mancato o parziale ritiro comporta l’automatica rinuncia al beneficio o alla parte di voucher non ritirata nel termine, con il conseguente ripristino della possibilità di utilizzo del periodo di congedo parentale a cui la madre aveva rinunciato nel momento di presentazione della richiesta.
La prestatrice del servizio di babysitting può riscuotere il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti, intestati e sottoscritti dalla committente, presso qualsiasi ufficio postale, esibendo un valido documento di riconoscimento, entro e non oltre i 24 mesi dalla data di emissione del voucher.
In maniera analoga alle modalità già in uso nell’utilizzo dei buoni lavoro, la madre lavoratrice ha l’obbligo di effettuare, attraverso i canali INPS e INAIL e prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di babysitting, la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa.
Fabrizio Tortelotti