È contenuta nel disegno di Legge di stabilità 2016 la novità che determina l’abrogazione del regime per i produttori agricoli con volume d’affari fino a euro 7.000,00. La Legge è ancora in fase di approvazione, ma analizziamo in anteprima cos’è e cosa comporta tale cambiamento.
Il regime di esonero previsto nell’art.34 c.6 del DPR 633/72 è concesso ai produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, un volume d’affari non superiore a euro 7.000,00, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A) allegata al PR 633/72.
I soggetti interessati sono esonerati:
- dalla liquidazione e dal versamento dell’imposta;
- dalla tenuta della contabilità;
- dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva.
L’unico obbligo cui sono assoggettati è quello della numerazione e conservazione delle fatture e delle bollette doganali, comprese le fatture emesse dai loro clienti sulle quali sono autorizzati a trattenere l’imposta.
Cessionari e committenti, quando acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio dell’impresa, hanno l’obbligo di emissione dell’autofattura, in luogo del cedente esonerato, nella quale va indicata la relativa imposta. Essi hanno anche l’obbligo di registrare la fattura separatamente, nel registro acquisti, per conto del produttore agricolo.
L’agricoltore cedente ha l’obbligo di conservare l’autofattura emessa dal committente e ha il beneficio di “trattenere” l’iva indicata nell’autofattura, essendo esonerato dall’obbligo di versamento.
Con la Legge di stabilità 2016 è proposta l’abrogazione di tale regime agevolato; ne consegue che per i soggetti interessati divengono obbligatori: emissione delle fatture, liquidazione e versamento dell’Iva, tenuta della contabilità e presentazione dell’Iva annuale. I cessionari non avranno più l’obbligo di emettere autofattura.
In materia di Irap, il disegno di Legge propone inoltre l’abrogazione dell’art.3 c.1 lett. d) del D.Lgs. 446/97 che dispone l’assoggettamento a Irap dei titolari di reddito agrario, con esclusione di quelli con volume d’affari non superiore a euro 7.000,00.
L’esclusione si dovrebbe riferire alle attività che fino al 31/12/2015 hanno potuto applicare l’aliquota Irap ridotta dell’ 1,9%.
Pertanto, rimarrebbero assoggettate a Irap, in misura dell’aliquota ordinaria, le attività di agriturismo, allevamento e quelle connesse di cui all’art.56-bis del Tuir.
Tale abrogazione entrerebbe in vigore il 1 gennaio 2016, con effetto quindi nella dichiarazione Irap 2017.
Rita Martin – Centro Studi CGN