L’associazione temporanea di imprese è una forma di collaborazione tra imprese che, temporaneamente insieme, possono cogliere opportunità d’affari che da sole non potrebbero affrontare. Vediamo come viene disciplinata.
Se si citasse il termine “joint venture” per indicare una forma associativa fra imprese, si potrebbe pensare a un modello adatto a grandi operazioni societarie, lontane dalla realtà operativa con cui ci confrontiamo giornalmente.
Invece l’ATI, ovvero l’associazione temporanea di imprese, in buona sostanza, non è altro che la forma più diffusa di joint venture.
La realizzazione di una commessa potrebbe implicare la necessità di farvi fronte con forti investimenti, specializzazione di mano d’opera e/o di prestazioni di servizi, che sarebbe economicamente poco conveniente affrontare da soli (si pensi al potenziamento di comparti aziendali che potrebbero non avere una ulteriore utilità futura).
L’associazione temporanea di imprese supera questa incertezza, permettendo un’aggregazione tra imprese per realizzare insieme una commessa lavorativa, senza necessità di instaurare un vincolo societario duraturo.
La definizione contenuta nell’art.3 comma 20 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163-2006), fa riferimento a un raggruppamento temporaneo di imprenditori/fornitori/prestatori di servizi, costituito anche con scrittura privata autenticata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di un’unica offerta.
I partecipanti conferiranno con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un’impresa che sarà quindi la “capo gruppo” e che rappresenterà i mandanti, nei confronti della “stazione appaltante”, fino all’estinzione di ogni rapporto.
Il mandato è gratuito ed irrevocabile, e ove fosse revocato per giusta causa, essa non avrebbe effetto per la stazione appaltante.
Ancora l’art. 37 del Codice citato specifica che le associazioni temporanee di imprese possono strutturarsi:
- in verticale, quando il mandatario provvederà all’esecuzione dei lavori principali e i mandanti di quelli secondari;
- orizzontale, quando i partecipanti divideranno tra loro prestazioni di tipo omogeneo.
L’offerta dovrà specificare le parti della fornitura/servizio che saranno eseguite dai singoli partecipanti.
Per ogni gara, le imprese partecipanti possono far parte di un solo raggruppamento temporaneo.
L’art. 37 comma 17 del predetto Codice prevede che ciascun partecipante conservi la propria autonomia sia ai fini della gestione sia degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
Ovviamente trattandosi di un lavoro in comune, i partecipanti potranno riunirsi per mettere a punto le varie fasi dell’iniziativa. Devono però fare attenzione a che il raggruppamento non possa essere considerato una società di fatto, perchè in questo caso si avrebbero implicazioni non indifferenti di ordine civilistico e fiscale.
Sul punto, in vigenza della precedente Legge 8.8.1977 n.584 oggi abrogata dal predetto D. Lgs.163-2006, la Dir. TT.AA. con Ris. n. 550763 del 16.5.1989 ha ribadito che l’elemento determinante per l’esistenza di un nuovo soggetto distinto dalle singole imprese formanti il gruppo è dato dal comportamento di quest’ultime, in quanto se è unitario ed indistinto, sia all’interno del raggruppamento che nei confronti dei terzi, fa perdere a ciascuna di esse la propria autonomia gestionale.
Pertanto su questa base, l’allora Ufficio IVA avrebbe potuto determinare se il rapporto di mandato avesse lasciato inalterate le autonomie dei singoli partecipanti oppure determinato il nascere di una autonoma organizzazione.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo