Credito d’imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha pubblicato alcune FAQ sul proprio sito internet con riferimento al credito d’imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere. Riepiloghiamo i punti più salienti.

Si ricorda che il DL n. 83/2014 ha previsto, per il triennio 2014-2016, il riconoscimento alle imprese alberghiere, esistenti al 1° gennaio 2012, di un credito d’imposta pari al 30% dei costi sostenuti per una serie di interventi e tipologie di spese.

Le spese devono essere sostenute dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 e devono riguardare:

1) interventi di riqualificazione edilizia;

2) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;

3) interventi di incremento dell’efficienza energetica;

4) spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo.

Il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Nell’ambito delle FAQ il Ministero ha chiarito che l’istanza deve essere firmata digitalmente e non manualmente dal legale rappresentante e che le spese eleggibili sono esclusivamente quelle indicate nell’art. 4 del DM 7 maggio 2015 e che, pertanto, spetta al soggetto autorizzato ad attestare l’effettività delle spese sostenute la responsabilità di certificarne l’ammissibilità, sulla base della documentazione fornitagli dal legale rappresentante.

È inoltre specificato che possono beneficiare del riconoscimento del credito solo le strutture così come definite nel DM 7 maggio 2015, ovvero anche quelle strutture alberghiere individuate dalla specifica normativa regionale, purché effettivamente operanti come tali e non ricettive in senso generale. Pertanto, non possono partecipare al riconoscimento del credito d’imposta i campeggi, i villaggi turistici, le aree di sosta, i parchi vacanza, i bed and breakfast, gli affittacamere per brevi soggiorni, le case e gli appartamenti per vacanze.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha tempo sino al 15 dicembre 2015 per verificare i dati soggettivi, oggettivi e formali delle domande e per redigere la relativa graduatoria in base all’ordine cronologico d’arrivo.

Il 16 dicembre 2015 verrà pubblicata sul sito del Ministero l’elenco definitivo delle domande ammesse.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN

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