Evoluzione della normativa antiriciclaggio: la IV direttiva europea

La IV direttiva in materia di antiriciclaggio porterà a breve nuovi adempimenti e una serie di semplificazioni per i destinatari della materia. L’iter legislativo di adozione delle nuove regole dovrebbe concludersi entro il mese di giugno 2017 ma il disegno di legge di delegazione europea 2015 si trova ad un punto tale che non si esclude l’entrata in vigore già nel mese di giugno prossimo.

Ecco in dettaglio le novità più significative, in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose, con le quali operatori e professionisti a breve si confronteranno.

1) Approccio basato sul rischio. L’efficacia di un sistema di controlli preventivi si fonda sull’accuratezza con cui i destinatari degli obblighi valutano, comprendono, e assumono iniziative per la mitigazione del rischio gravante sui settori di competenza. Con questa premessa il legislatore avrà la possibilità di aggiornare l’elenco dei soggetti destinatari, di rivedere l’ambito delle prestazioni da monitorare, con la possibilità di semplificare gli adempimenti per i soggetti di minori dimensioni, tenendo conto delle loro caratteristiche e garantendo un trattamento adeguato rispetto alla natura della loro attività. Allo stesso tempo, nelle situazioni a più elevato rischio (società fiduciarie, rapporti d’affari condotti in circostanze anomale, attività economiche connotate da alta intensità di contante, assetti proprietari anomali) verranno prese in considerazione misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

Rispetto alle modalità di adempimento dell’obbligo di valutazione del rischio, l’attuale normativa non prevede l’adozione di una procedura formale, limitandosi a dettare una serie di criteri generali connessi al cliente (natura, attività, area geografica, comportamento tenuto) e alla prestazione professionale (tipologia, modalità di svolgimento, ammontare, frequenza e durata, ragionevolezza). L’adozione di una procedura formale prestabilita dalle nuove norme, in riferimento ai diversi destinatari degli obblighi, rappresenta un approdo ineludibile, anche per dimostrare alle autorità di vigilanza l’adeguatezza delle misure adottare in ragione del rischio di riciclaggio.

2) Con l’obiettivo di migliorare la trasparenza, le persone giuridiche e gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche devono individuare il proprio titolare effettivo e comunicarlo al registro delle imprese. Sono altresì previsti l’adozione di un registro centrale dei trust produttivi di effetti fiscali e l’individuazione di specifici requisiti di onorabilità e professionalità per i prestatori di servizi relativi a società o trust.

I dati riportati nel registro delle imprese saranno resi disponibili alle Autorità competenti per la lotta al riciclaggio, alle autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale, nonché ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica previo accreditamento.

L’istituzione di un registro centrale oppure l’iscrizione del titolare effettivo presso il registro delle imprese rappresenta una novità di notevole rilievo per i professionisti destinatari degli obblighi antiriciclaggio con notevoli risvolti di semplificazione degli adempimenti. Sebbene si tratti di un nuovo adempimento da effettuare per conto delle persone giuridiche è altrettanto vero che le procedure informatiche adottate dai registri delle imprese sono note per gli addetti ai lavori. L’aspetto più importante è legato alla rilevanza dei dati da trasmettere, in quanto tra le linee guida adottate dal CNDCEC e le interpretazioni del MEF sono sorti contrasti interpretativi rispetto all’individuazione del titolare effettivo e l’occasione potrebbe essere utile per introdurre criteri specifici per determinare il titolare effettivo delle società.

3) Inclusione dei reati fiscali tra i reati presupposto. Si tratta di un allineamento con quanto previsto nelle raccomandazioni del GAFI. Nel nostro ordinamento giuridico è ormai assodata l’interpretazione secondo la quale l’obbligo di segnalare le operazioni sospette debba estendersi ai reati tributari che rilevano anche nell’ipotesi di autoriciclaggio. Si tratta di una novità che elimina ogni dubbio sui delitti tributari che devono essere presi in considerazione ai fini del reato di riciclaggio, posto che alcuni di essi, come segnalato dalla dottrina minoritaria, non sono caratterizzati da intenti frodatori come quelli in materia di omessi versamenti.

4) Riforma delle sanzioni in materia di obblighi antiriciclaggio. Con riferimento alle norme vigenti nel d.lgs. 231/2007 è stata più volte segnalata l’inadeguatezza e la non proporzionalità delle sanzioni penali e amministrative in capo ai destinatari per la violazione degli obblighi connessi agli adempimenti in materia di antiriciclaggio. Le linee di intervento disegnano una revisione della materia in direzione della conferma delle sanzioni penali connotate dall’utilizzo di dati e documenti falsi, e una profonda verifica di tutti gli altri, depenalizzando quelle condotte non fondate su intenti frodatori, degradandole al rango di sanzioni amministrative. Allo stesso tempo si intende ridurre l’ampiezza delle sanzioni amministrative stabilendo dei tetti massimi, anche in ragione dei profitti ricavati dalle violazioni. Il tutto dovrà essere stabilito tendo conto:

  • della gravità e della durata della violazione;
  • del grado di responsabilità della persona fisica/giuridica;
  • della capacità finanziaria della persona fisica/giuridica anche facendo riferimento al fatturato complessivo annuo;
  • del profitto ricavato, laddove determinabile, in relazione alle violazioni da parte dei destinatari degli obblighi;
  • del livello di collaborazione della persona fisica/giuridica con le autorità competenti;
  • di eventuali precedenti violazioni della persona fisica/giuridica.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN