Il commercialista può lavorare gratis per parenti e amici

I commercialisti possono offrire servizi professionali gratis a parenti e amici senza alcun timore che il Fisco possa inventare compensi o redditi inesistenti.

È questa per sommi capi la conclusione alla quale é arrivata la Cassazione con la sentenza n. 21972 del 28 ottobre 2015, dopo aver discusso in merito alla possibilità che l’operato di un professionista, nei confronti di parenti o amici con i quali intercorra un rapporto di lavoro, possa essere lecitamente gratuito.

È necessario premettere che la Corte di Cassazione già in passato, con la sentenza n. 16966/2005, aveva affermato che l’onerosità costituisce un elemento normale del contratto d’opera, ma non è essenziale ai fini della sua validità. Pertanto si può affermare che è consentita al professionista la prestazione gratuita della sua attività per motivi di amicizia, familiarità, ordine sociale oppure convenienza, anche indiretta.

Tuttavia é altrettanto vero che effettuare eccessive prestazioni gratuite sarebbe palesemente antieconomico per il professionista e, pertanto, giustificherebbe una eventuale azione di rettifica del reddito da parte dell’amministrazione finanziaria.

Nel caso in esame l’ufficio emetteva avviso di accertamento chiedendo imposte, sanzioni ed interessi per l’anno 2001, in quanto un professionista, esercente l’attività di consulente fiscale, non aveva emesso fatture a 72 clienti per prestazioni effettuate gratuitamente. Le ragioni dell’amministrazione finanziaria venivano accolte in primo grado e in seguito respinte in Commissione Tributaria Regionale, che ribaltava la sentenza della Commissione Provinciale accogliendo le istanze del contribuente.

La Cassazione, confermando la sentenza d’appello, ha ritenuto plausibile la gratuità dell’opera svolta dal professionistain considerazione dei rapporti di parentela e di amicizia con gli stessi” clienti, nonché del fatto che “il 70% di tali soggetti risultano soci di società di persone, la cui contabilità é affidata alle cure del contribuente, per cui ogni eventuale compenso rientra in quello già corrisposto dalla società di appartenenza“.

Inoltre l’attività svolta in loro favore riguardava soltanto l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi ed era finalizzata “all’incremento della clientela“, cosicché la semplicità della prestazione in sé rende verosimile l’assunto del contribuente circa la sua gratuità.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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