Per gli infortuni occorsi ai lavoratori non guaribili entro tre giorni dall’evento il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione del certificato medico. Tale denuncia va trasmessa all’INAIL esclusivamente per via telematica, e tale prassi è di norma demandata ai consulenti del lavoro o ai commercialisti delle aziende.
La somma dovuta per l’indennità temporanea sarà erogata al lavoratore:
- dal datore di lavoro, se questo è stato autorizzato dall’INAIL ai sensi dell’art. 70 DPR 1124/65 e se ne fa apposita segnalazione nella denuncia dell’infortunio;
- direttamente dall’INAIL al lavoratore, qualora nella domanda di infortunio non sia effettuata l’opzione per l’erogazione dell’indennità ex art. 70 DPR 1124/65, previo inoltro di apposita domanda attraverso un patronato da parte dello stesso lavoratore.
È evidente il vantaggio per l’azienda della seconda soluzione.
Nel primo caso, infatti, il datore di lavoro dovrà successivamente inviare una richiesta di rimborso all’INAIL, e attendere il versamento da parte dell’ente di quanto anticipato al lavoratore.
Nel secondo caso, invece, il lavoratore presenterà attraverso un patronato la richiesta di riconoscimento della prestazione direttamente all’INAIL che erogherà al lavoratore l’indennità senza alcun altro onere in capo a datore di lavoro.
Elisa Pagnes – Centro Studi CGN