Dal 24 settembre 2015 sono entrate in vigore le “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”, in attuazione delle misure previste dal Jobs Act. In questo articolo ci soffermiamo sulle principali novità intervenute in materia di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo).
Il D.Lgs. 148/2015 se ne occupa in particolare al Capo I “Disposizioni generali” e al Capo II nella sezione dedicata alle “Integrazioni salariali ordinarie”.
La prima novità rispetto al passato riguarda i soggetti beneficiari: sono destinatari della nuova Cigo tutti i lavoratori assunti con contratto subordinato, compresi gli apprendisti con contratto professionalizzante ed esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio, con un’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità lavorativa per la quale si chiede l’intervento di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione (condizione non richiesta per la Cigo per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale). A proposito di “lavoro effettivo”, il Ministero del Lavoro è intervenuto con la Circolare n. 24 del 5 ottobre, specificando che si computano le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla durata, compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e anche i periodi di astensione per maternità obbligatoria.
Restano sostanzialmente immutati sia il campo di applicazione delle aziende destinatarie del trattamento sia le causali d’accesso:
- situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti (incluse le intemperie stagionali);
- situazioni temporanee di mercato.
Viene confermata la misura dell’indennità salariale nell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, nel limite degli importi massimi mensili stabiliti dall’INPS.
Rimane fermo il limite di utilizzo massimo della Cigo in 13 settimane consecutive, prorogabili trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 52 settimane:
- se la fruizione delle 52 settimane avviene consecutivamente, una nuova domanda di Cigo per la medesima unità produttiva può essere presentata solo decorsi 12 mesi di normale attività lavorativa;
- se, invece, l’integrazione è concessa per periodi non consecutivi, il limite massimo è pari a 52 settimane nel biennio mobile.
Il D.Lgs. 148/2015 interviene invece significativamente sulla durata complessiva dei trattamenti integrativi. In particolare, il trattamento di Cigo e Cigs, per ciascuna unità produttiva, non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. Per le imprese dell’edilizia e affini e per le imprese che svolgono attività di escavazione e/o di lavorazione di materiali lapidei la durata massima complessiva è elevata a 30 mesi nel quinquennio mobile.
La novità più rilevante risiede nel nuovo meccanismo di contingentamento delle ore di Cigo autorizzabili: sul punto il D.Lgs. prevede che non possono essere concesse ore di trattamento ordinario eccedenti il limite di un terzo delle ore lavorabili ordinarie nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di Cigo stessa.
Infine, significativo l’intervento del legislatore sul fronte delle procedure di accesso, molto più ristrette nelle tempistiche rispetto al passato. Sebbene la fase di informazione e consultazione sindacale sia rimasta sostanzialmente immutata, per gli eventi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa successivi il 24 settembre 2015, vi saranno solo 15 giorni di tempo dall’inizio della sospensione del lavoro per inviare la domanda di concessione del trattamento in via telematica all’INPS. Sulla base, poi, dell’effettivo utilizzo dello strumento sarà determinato il nuovo contributo addizionale a carico delle imprese (9% fino a 52 settimane, 12% fino a 104 settimane, 15% oltre le 104 settimane).
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato