Di solito gli studenti fuori sede stipulano un contratto di locazione ad uso transitorio. Ecco una breve guida per chiarire come viene disciplinato.
Il contratto di locazione transitorio per studenti è definito principalmente da due articoli di legge:
- l’ art.5 della legge 431/98 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”;
- l’art.3 del D.M. del 30/12/2002 “Criteri generali per la realizzazione degli Accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione agevolati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 2 e 3, della stessa legge”.
In particolare quest’ultimo articolo afferma che: “Nei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati e di specializzazione nonché nei comuni limitrofi e qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di perfezionamento ovvero di specializzazione in un comune diverso da quello di residenza, possono essere stipulati contratti per studenti universitari di durata – precisata negli allegati tipi di contratto – da sei mesi a tre anni (rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore). Tali contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari o dalle aziende per il diritto allo studio.”
Nel contratto di tipo transitorio, i canoni di locazione sono definiti sulla base dei valori per aree omogenee e zone stabiliti da appositi accordi territoriali, tenendo conto anche delle correzioni previste per gli studenti universitari.
Come detto in precedenza, possono essere sottoscritti da singoli studenti o da gruppi di studenti, dai genitori dello studente, dalle aziende per il diritto allo studio.
La durata di questa tipologia di contratti varia dai sei mesi ai tre anni.
Alla scadenza, le parti possono procedere con il rinnovo del contratto alle stesse condizioni, oppure possono recedere. Qualora il conduttore voglia disdire il contratto anticipatamente per gravi motivi, lo può fare in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi tramite lettera raccomandata al locatore.
Come stabiliscono il Decreto del 5/03/1999 e il D.M. del 30/12/2002, è prevista la possibilità del recesso parziale: se il contratto è stipulato da una pluralità di studenti, può recedere anche uno solo di essi senza che per gli altri si modifichino le condizioni.
Si possono presentare due situazioni:
- nel caso in cui lo studente volesse recedere dal contratto, senza subentro di altro studente, non esistendo degli adempimenti ad hoc, si consiglia di contattare direttamente l’Agenzia dell’Entrare territorialmente competente;
- nel caso si preveda un subentro, se approvato dal locatore, è necessario far sottoscrivere l’impegno, oltre che dal locatore stesso anche da parte del nuovo studente subentrante che andrà ad accettare le condizioni del contratto stipulato inizialmente da allegare al contratto stesso.
Il contratto transitorio per studenti è diverso da quello di affittacamere, in quanto disciplinato da norme quali la Legge n.1111/1939; per quest’ultimo viene applicata la disciplina delle locazioni alberghiere (Legge 392/78) con la sola differenza che l’attività di affittacamere è spesso esercitata a livello familiare.
Il soggetto che esercita attività di affittacamere, inoltre, ha il compito di inviare una dichiarazione (SCIA) all’organo territorialmente competente (generalmente il Comune) in merito allo svolgimento di tale attività.
Oltre che affittare l’alloggio, l’affittacamere è tenuto anche a fornire servizi accessori quali fornitura di biancheria,o attività simili a quelle alberghiere.
L’affittacamere può chiedere di rendere libero l’alloggio con un preavviso informale di sette giorni rispetto alla data prevista nel contratto e non ha necessità di richiedere una licenza di sfratto.
Annalisa De Franceschi – Centro Studi CGN