Credito d’imposta per ricerca e sviluppo: ecco il codice tributo

L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6857” per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo (ai sensi dell’art. 3 del DL 145/2013 e del DM del 27 maggio 2015).

Si ricorda che la norma prevede il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 25% degli incrementi di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media delle stesse sostenute nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (50% per le spese  relative al personale altamente qualificato impiegato in attività di ricerca e sviluppo e per i contratti di ricerca con università ed enti di ricerca e altre imprese).

Con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 maggio 2015, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono state poi adottate le disposizioni applicative del credito d’imposta in argomento. In particolare, l’art. 6 del decreto ha disciplinato la modalità di fruizione del credito d’imposta prevedendo l’indicazione dell’importo del beneficio concesso all’impresa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale i costi sono stati sostenuti e l’utilizzo del credito “esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 e successive modificazioni”, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

Per l’utilizzo del credito in compensazione nel modello F24, la Risoluzione n. 97 ha istituito il codice tributo 6857 denominato “Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145”.

Il codice tributo sarà operativo a decorrere dal 1 gennaio 2016.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo andrà esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” andrà valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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