Ecco come cambia la nota integrativa dal 2016

Il D.Lgs. del 18.08.2015 n. 139, attuativo della Direttiva n. 2013/34/UE, in materia di bilancio d’esercizio e consolidato, ha introdotto importanti novità in tema di bilanci e nota integrativa (articolo 2425 e seguenti del codice civile). Ecco per voi una sintesi.

Le novità più importanti in materia di bilancio riguardano i principi di redazione,  gli schemi di bilancio, l’eliminazione dei conti d’ordine dallo Stato Patrimoniale, i costi di ricerca e pubblicità che non vanno più indicati tra le immobilizzazioni, le azioni proprie che vanno a diretta riduzione del patrimonio netto, l’introduzione di una riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi e l’obbligatorietà del rendiconto finanziario.

Con il decreto viene inoltre introdotto il concetto di micro-impresa, intendendo con tale termine l’impresa che nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non supera due dei seguenti tre limiti: totale attivo dello SP non superiore a 175.000 euro, ammontare dei ricavi inferiore a 350.000 euro e dipendenti occupati in media durante l’esercizio inferiore alle 5 unità.

Per le micro-imprese il bilancio sarà composto semplicemente dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale. Quindi, niente Nota integrativa, relazione sulla gestione e rendiconto finanziario.

Le modifiche che interessano gli schemi di bilancio e la rappresentazione dei conti o delle voci di bilancio hanno dei riflessi sulla nota integrativa dal momento che il documento dovrà contenere alcune delle informazioni che sono state eliminate dallo schema di bilancio.

Ecco come cambia la nota integrativa nel 2016:

  • devono essere riportate le informazioni relative all’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali e agli impegni in materia di trattamento di quiescenza e simili;
  • viene eliminato il richiamo ai costi di ricerca e pubblicità, trattandosi di costi che non possono più essere capitalizzati;
  • viene eliminata l’informativa sulla composizione delle voci straordinarie del conto economico e viene chiesto che le stesse informazioni siano fornite nella nota integrativa;
  • è richiesta espressa indicazione della proposta di destinazione degli utili e di copertura delle perdite (cosa che peraltro veniva già effettuata da molte imprese);
  • viene ampliata l’informativa relativa ai rapporti tra società, amministratori e sindaci;
  • è richiesta una più ampia informativa per gli strumenti finanziari derivati e l’indicazione dettagliata sugli strumenti finanziari emessi dalla società, richiamando anche le opzioni e i warrants;
  • viene richiesto di integrare le informazioni con l’indicazione del nome e della sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande e dell’insieme più piccolo di cui fa parte l’impresa in quanto controllata.

Come chiarisce il D.Lgs. 139, le novità introdotte in tema di bilancio d’esercizio entrano in vigore dalla data del 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

Quali sono gli effetti di queste novità sul bilancio 2015?

Per quanto concerne i conti d’ordine che dovranno essere accolti nella nota integrativa del 2016, non sarebbe male anticipare l’informazione già nel bilancio 2015, in modo da avere già nel 2016 i dati comparati dei due esercizi.

Sempre per lo stesso motivo, riguardo agli oneri straordinari e alle altre informazioni che dovranno essere indicate nella nota integrativa nel 2016, è consigliabile fornire il dettaglio delle stesse già nella nota integrativa del 2015.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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