Entro fine anno la dichiarazione integrativa a sfavore

Mancano ancora pochi giorni per regolarizzare una dichiarazione dei redditi omessa e per sanare eventuali dimenticanze o errori commessi in una dichiarazione dei redditi già presentata.

Chi ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi può, entro il prossimo 29 dicembre, ravvedersi presentando la dichiarazione che avrebbe dovuto presentare nel termine ordinario del 30 settembre 2015.

Le sanzioni dovute per l’omessa presentazione della dichiarazione sono comprese tra il 120% e il 240% con un minimo di 258 € se è dovuta imposta; tra 258 € e 1.032 € se non è dovuta imposta (sanzione che viene raddoppiata in caso di contribuenti soggetti alla tenuta delle scritture contabili).

Chi, invece, si accorge di avere commesso un errore o una dimenticanza che incide sulla determinazione dell’imposta Irpef, Ires o Irap (un reddito non dichiarato o una spesa non detratta ad esempio) può presentare una dichiarazione integrativa.

In questi casi è possibile rimediare all’errore commesso tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa, modificando le parti della dichiarazione errata e sostituendola con quella corretta.

La dichiarazione integrativa può essere a favore o a sfavore.

La dichiarazione integrativa a favore (da presentare entro il 30 settembre dell’anno successivo) è quella che determina un maggior credito o minor debito a favore del contribuente e serve per correggere errori o omissioni che hanno determinato l’indicazione, nella dichiarazione originaria, di un maggior debito o minor credito.

La dichiarazione integrativa a sfavore (da presentare entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione) è quella che determina un maggior tributo o un minor credito a carico del contribuente, a causa della mancata indicazione di ricavi o per la deducibilità di costi in eccedenza rispetto a quanto consentito dalle norme fiscali in vigore.

Per poter perfezionare l’invio di una dichiarazione integrativa è necessario,versare anche le maggiori imposte che si vengono a determinare dalla dichiarazione integrativa, con le sanzioni e gli interessi.

Il versamento delle imposte non deve essere necessariamente contestuale alla presentazione della dichiarazione integrativa. E’ possibile infatti effettuare il versamento delle imposte avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso e quindi versare le maggiori imposte in un momento successivo al termine della presentazione, rispettando le sanzioni ridotte in base al tempo.

A tal proposito, la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto importanti novità in tema di ravvedimento operoso disponendo il versamento delle sanzioni ridotte a 1/9 del minimo se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni, mentre la circolare n. 11/E del 2010 chiarisce che la sanzione dovuta in caso di dichiarazione integrativa ammonta a 258 € ridotta a 1/10 del minimo se non risultano maggiori imposte dovute e in misura proporzionale nel caso di infedele dichiarazione con imposta dovuta pari al 100% della maggiore imposta.

A questo si aggiunge la circolare n. 23/E del 9 giugno 2015 che chiarisce che nell’interpretazione della nuova norma occorre tener conto delle sue finalità volte a incrementare la sanzione in funzione del maggior tempo trascorso dalla commissione della violazione, lasciando nel dubbio gli operatori economici.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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