Nel caso di emissione di fatture elettroniche, una recente Risoluzione dell’Agenzia delle entrate ha stabilito che nessuna comunicazione deve essere effettuata in merito al luogo di ubicazione dei server nei quali viene effettuata la conservazione sostitutiva. Rimane comunque l’obbligo della compilazione di un apposito rigo del quadro RS di Unico.
Non è necessario, infatti, effettuare la comunicazione del luogo di conservazione delle fatture elettroniche per mezzo dei Modelli AA7/AA9.
La Risoluzione 81/E del 25 settembre 2015 stabilisce infatti che “… poiché il conservatore (“elettronico”) non è il depositario delle scritture, il contribuente non è tenuto a farne comunicazione…”.
La medesima Risoluzione indica che “… restano fermi, in ogni caso, gli obblighi di comunicazione in sede di dichiarazione dei redditi (Rigo RS140 del Modello Unico PF, ovvero Righi RS104 e RS40 dei Modelli Unico SC e SP)…”
Già nel modello Unico 2015 è infatti presente nel quadro RS un nuovo prospetto denominato “Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari”, necessario per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d’imposta di riferimento (art. 5, comma 1, D.M. 17 giugno 2014).
Nel rigo, per i soggetti titolari di Partita Iva e quindi soggetti passivi ai fini dell’imposta, è obbligatorio indicare:
- il codice 1, qualora il contribuente nel periodo di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari;
- il codice 2, qualora il contribuente nel periodo di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari.
La mancata indicazione di tali codici in RS di Unico costituisce una violazione di adempimento formale con conseguente applicazione della sanzione di cui all’art.8 del D.Lgs. 471/97, che va da un minimo di 250,00 euro a un massimo di 2.000,00 euro.
Pertanto, ai fini della regolarizzazione è necessario presentare un modello Unico integrativo, con possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso versando:
- 1/9 di 250,00, presentando un Unico integrativo entro i 90 gg. dalla scadenza ordinaria e quindi entro il 29/12;
- 1/8 di 250,00, presentando un Unico integrativo dal 30/12 ed entro il 30/9/2016.
La sanzione va versata con modello F24 e con il codice tributo 8911.
Rita Martin – Centro Studi CGN