Entro il 29 dicembre 2015 è possibile avvalersi del ravvedimento operoso per l’omessa dichiarazione dei redditi, IVA e IRAP per l’anno 2014, che avrebbe dovuto essere presentata entro il 30 settembre 2015.
La mancata presentazione della dichiarazione è pesantemente sanzionata dall’ordinamento tributario e in questo articolo chiariamo come avvalersi dell’istituto premiale del ravvedimento applicato al caso di omessa presentazione della dichiarazione alla scadenza prestabilita.
La dichiarazione si considera omessa quando:
- non è stata presentata;
- è stata presentata con ritardo superiore a 90 giorni;
- viene presentata senza la sottoscrizione del contribuente e non è stata regolarizzata entro 30 giorni dall’invito dell’Ufficio.
Nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione applicabile (ex art. 1, D.Lgs. n. 471/97) è compresa:
- se non è dovuta imposta, tra € 258,00 e € 1.032,00 (2.065 per l’IVA) che può raddoppiarsi per i contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
- se è dovuta imposta, tra il 120% ed il 240%, con un minimo di € 258,00.
È considerata valida la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine (c.d. tardiva presentazione). Dalla dichiarazione tardiva non risulta un’imposta dovuta ma, semmai, un’imposta dichiarata e non versata, a cui va collegata la sanzione per gli omessi versamenti pari al 30% (ex art. 13, D.Lgs. n. 471/1997).
L’applicazione dell’istituto giuridico del ravvedimento operoso in caso di presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi, IVA e IRAP comporta l’osservanza della seguente procedura:
- presentazione in via telematica del modello Unico/2015 entro il 29 dicembre 2015 (giorno di scadenza dei 90 giorni dal 30 settembre);
- versamento di € 25,00, pari a un 1/10 di € 258,00, importo arrotondato per troncamento, a titolo di ravvedimento per la sanzione di omessa presentazione della dichiarazione. È il caso di osservare che il versamento di € 25,00 va effettuato con riferimento ad ogni dichiarazione omessa (per esempio, in caso di omessa presentazione di redditi e IVA, il versamento sarà pari € 50,00). Il codice tributo da utilizzare è “8911”;
- versamento delle imposte scaturenti dalla dichiarazione;
- versamento degli interessi legali, in misura pari, dal 1° gennaio 2015, allo 0,5% annuo, per i giorni che vanno dal giorno successivo alla scadenza a quello di pagamento;
- versamento della sanzione pari al 30% con le riduzioni di cui alle lettere da a) a b)-ter, comma 1, art. 13, D.Lgs. n. 472/97.
L’applicazione delle riduzioni si giustifica con il fatto che si tratta di una sanzione legata ad un omesso versamento e il 30% si riduce a:
- 1/10, quindi al 3%, se il versamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza prestabilita;
- 1/9, quindi del 3,3333%, se il versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza prestabilita;
- 1/8, pari al 3,75%, se il versamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa;
- 1/7, pari al 4,2857%, se il versamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa;
- 1/6 pari al 5%, se il versamento avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa.
In applicazione delle modifiche apportate dal D.Lgs. 158/2015 nonché dalla legge di stabilità in corso di approvazione che ne anticiperà gli effetti, dal 1° gennaio 2016 cambiano le regole relative alle sanzioni amministrative in caso di omessa presentazione della dichiarazione.
Le novità sono sintetizzabili nel seguente schema:
- sanzione base dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo pari a € 250,00;
- in misura fissa da € 250 a € 1.000, se non sono dovute imposte;
- ove la dichiarazione sia presentata entro il termine per l’invio di quella per l’anno successivo e comunque prima di un controllo fiscale, la sanzione è dimezzata e diviene dal 60% al 120%, con un minimo di € 200;
- in quest’ultimo caso, se non sono dovute imposte, la sanzione va da € 150,00 a € 500,00;
- le sanzioni sono aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
- le sanzioni sono aumentate fino un terzo per l’omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero.
Il ravvedimento per l’omessa presentazione è sempre possibile entro i 90 giorni successivi la scadenza prestabilita.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN