La deducibilità degli omaggi natalizi ai clienti

Come ogni anno imprese e professionisti si ritrovano ad acquistare gli omaggi per i clienti e di conseguenza a pianificare anche il relativo impatto fiscale. Ecco un breve riepilogo dei criteri di deducibilità degli omaggi natalizi.

Prima di tutto occorre fare la distinzione tra:

  • omaggi di costo unitario non superiore a 50 euro;
  • omaggi di costo unitario superiore a 50 euro.

In generale questi costi rientrano nella disciplina delle “spese di rappresentanza”. Pertanto il trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette e dell’IVA varia a seconda della distinzione legata al valore unitario dell’acquisto effettuato.

Grazie all’ultima modifica normativa degli omaggi in tema di IVA adottata con l’art.30 del D.Lgs. 175/2014, vi è stato un allineamento tra imposte dirette e IVA legato al costo unitario del bene oggetto dell’omaggio, ovvero è stata elevata la soglia di detraibilità a 50 euro di costo unitario del bene anziché 25,82 euro.

Nello specifico le spese per omaggi sono deducibili integralmente ai fini delle imposte dirette e detraibili ai fini IVA se di costo unitario non superiore a 50 euro.

Nel caso in cui venga superata la soglia dei 50 euro unitari occorrerà rispettare i limiti di deduzione ai fini delle imposte dirette previsti dalla normativa vigente, mentre ai fini IVA il superamento della soglia di 50 euro non consente la detrazione dell’IVA.

Per ciò che riguarda le regole e la definizione delle “spese di rappresentanza” si rimanda al DM 19.11.2008, il cui dettato contiene le caratteristiche principali volte alla corretta applicazione dei principi di deducibilità dalle imposte dirette e detraibilità dell’IVA.

Un’altra distinzione che occorre fare ai fini della corretta applicazione IVA degli omaggi è se gli stessi beni si classifichino in:

  • beni che rientrano nell’attività d’impresa;
  • beni che non rientrano nell’attività d’impresa.

Nel primo caso ai fini IVA tale cessione risulta fuori dal campo di applicazione IVA ai sensi dell’art.2 del D.P.R. 633/1972, rientrando la stessa nel novero della cessione gratuita di beni non oggetto dell’attività. Nel secondo caso, invece, la cessione dei beni rientra nel campo di applicazione dell’IVA e quindi l’operazione risulterà imponibile ai fini dell’imposta.

Riassumendo:

  • per gli omaggi rientranti nell’attività d’impresa il cui costo unitario sia superiore a 50 euro, l’IVA assolta sull’acquisto risulta indetraibile, mentre la successiva cessione gratuita rimarrà fuori dal campo di applicazione dell’IVA;
  • per gli omaggi rientranti nell’attività d’impresa il cui costo unitario risulti non superiore a 50 euro, l’IVA assolta sull’acquisto risulta detraibile, mentre la successiva cessione gratuita rimarrà fuori dal campo di applicazione dell’IVA.

Lavinia Linguanti – Centro Studi CGN