Coloro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti delle P.A. hanno l’obbligo, dallo scorso 1 gennaio, di applicare la c.d. scissione del pagamento, così come previsto dall’art.17-ter del DPR 633/72. Ma come calcolare l’acconto Iva per questi soggetti?
Per tali operazioni, l’Iva viene trattenuta dalla P.A. stessa cui è stata emessa la fattura e da questa versata direttamente all’erario. Il pagamento della fattura viene effettuato al cedente per l’importo al netto dell’Iva; questi, quindi, registra la fattura emessa senza indicare l’Iva esposta in fattura nelle liquidazioni periodiche.
È possibile quindi che i soggetti che hanno tra i loro clienti le P.A. debbano versare acconti Iva minori del previsto; addirittura coloro che hanno quale unico fornitore le P.A. risultano esonerati dal versamento dell’acconto Iva in scadenza il prossimo 29 dicembre.
Tali contribuenti, per versare l’Iva in modo corretto (e con importo probabilmente inferiore, se non esonerati del tutto), dovranno effettuare il calcolo dell’acconto Iva secondo il c.d. metodo previsionale, calcolato, cioè, sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre.
Con questo metodo, l’acconto calcolato è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare:
- per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili
- in sede di dichiarazione annuale Iva o di Unico, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari
- per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.
Per rendere omogenei il dato storico e quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.
Tale metodo di determinazione dell’acconto, se più favorevole, può infatti essere adottato in luogo del metodo storico, che prevede quale base di riferimento la liquidazione Iva relativa all’anno precedente o l’imposta emergente dalla precedente dichiarazione annuale.
Rita Martin – Centro Studi CGN