Con lo scopo di ottenere chiarimenti in merito all’applicazione di una norma di dubbia interpretazione e di verificare il corretto comportamento da adottare, il contribuente ha a disposizione la possibilità di interrogare direttamente l’Agenzia delle entrate mediante la presentazione di una istanza di interpello, secondo una precisa metodologia indicata dall’Agenzia stessa. Vediamo di cosa si tratta.
Innanzitutto va specificato che esistono diverse tipologie di interpello, a seconda della richiesta da effettuare:
- l’interpello ordinario, tramite il quale il contribuente richiede un parere su un caso concreto e personale al quale applicare una norma tributaria di incerta interpretazione
- l’interpello sulle società estere controllate (Cfc), per consentire al soggetto residente di dimostrare preventivamente la sussistenza dei presupposti per ottenere la disapplicazione della normativa sulle imprese estere partecipate, relativamente a ciascuna controllata estera
- l’interpello antielusivo, tramite il quale è possibile acquisire un parere favorevole su diverse operazioni e sulla classificazione di spese alle quali si riferiscono le disposizioni antielusive
- l’interpello disapplicativo, per dimostrare che, per determinate operazioni, non sussistono gli elementi di elusività contrastati da specifiche norme dell’ordinamento tributario, delle quali si chiede pertanto la disapplicazione.
L’Istanza va compilata secondo le seguenti caratteristiche:
- l’indicazione della tipologia di interpello
- l’indicazione dei dati del contribuente, cioè dei dati anagrafici, del codice fiscale, dei recapiti per la comunicazione della risposta
- la descrizione dettagliata del caso per il quale si richiede il consulto con esposizione analitica della situazione che ha creato il dubbio
- la soluzione proposta dal contribuente, secondo la propria interpretazione.
La modalità di presentazione è diversa, secondo la tipologia di interpello:
- l’istanza va consegnata manualmente o inviata a mezzo raccomandata A.R. all’Agenzia delle entrate/Direzione regionale competente, in caso di interpello ordinario
- l’istanza va consegnata manualmente o inviata a mezzo raccomandata A.R. all’Agenzia delle entrate/Direzione centrale normativa tramite invio alla Direzione regionale competente, in caso di interpello Cfc e di interpello antielusivo
- l’istanza va inviata a mezzo raccomandata A.R. all’Agenzia delle entrate/Direzione regionale competente tramite invio alla Direzione provinciale, in caso di interpello disapplicativo.
Generalmente, l’istanza va redatta in carta libera, non è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo e va sempre sottoscritta.
Ma come risponde l’Agenzia? Esaminiamo il caso più comune dell’interpello ordinario.
Una volta accettata la documentazione, la competente Direzione può chiedere al contribuente di integrare quanto presentato mediante la richiesta di ulteriori documenti; tale richiesta interrompe il termine assegnato per la risposta, che “inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell’ufficio, della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell’interpello”.
La risposta deve essere notificata o comunicata al contribuente, anche telematicamente, entro 120 giorni dalla corretta presentazione e sottoscrizione dell’istanza.
Se l’Agenzia non si pronuncia, si forma il silenzio assenso sulla soluzione interpretativa indicata dal contribuente. Il parere espresso dall’Agenzia non vincola il contribuente, che può decidere di non uniformarsi.
Rita Martin – Centro Studi CGN