In una recente risoluzione, l’Agenzia interviene in merito all’emissione della fattura elettronica da parte dei medici convenzionati ASL, esonerandoli, di fatto, dall’emissione del documento.
Nella risoluzione 98/E dello scorso 25 novembre, l’Agenzia delle entrate, in risposta a un interpello posto dalla Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, fornisce un importante chiarimento in merito alle prestazioni mediche svolte dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta convenzionati con le ASL.
Così come stabilito dall’art. 21 del DPR 633/72, l’Agenzia afferma che, proprio come prima dell’entrata in vigore della fattura elettronica non era obbligatoria per i medici l’emissione di un’apposita fattura, essendo sufficiente il cedolino mensile dei compensi emesso dall’ASL stessa, anche adesso, con l’entrata in vigore della fattura elettronica nei confronti delle P.A., rimane sufficiente il cedolino emesso dalla ASL.
Devono quindi ritenersi valide le indicazioni contenute dell’art.2 del D.M. 31 ottobre 1974, secondo il quale, nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura di cui all’art.21 del DPR 633/72. Tale documento deve contenere tutti gli elementi e i dati indicati nel secondo comma del citato art.21 ed essere emesso in triplice esemplare; il primo consegnato e spedito al professionista unitamente ai corrispettivi liquidati, il secondo consegnato o spedito all’Agenzia delle entrate e il terzo conservato dall’ente.
Pertanto, non essendo stata istituita alcuna nuova norma che preveda l’emissione di fatture, ancorché elettroniche, dove prima non c’era, il cedolino emesso dalle ASL in favore di detti medici esonera gli stessi dall’obbligo della fatturazione elettronica.
Rita Martin – Centro Studi CGN