Già dal 27 dicembre 2015 aumenta la soglia del reato penale per gli omessi versamenti IVA da dichiarazione annuale (passando da € 50.000 a € 250.000) e diminuiscono le segnalazioni di operazioni sospette da inoltrare alla UIF.
Come è noto, l’omesso versamento dell’IVA che risulta dalla dichiarazione annuale, è punito penalmente al raggiungimento di una determinata soglia.
Già dal 22 ottobre di quest’anno, l’art. 10 ter del D. Lgs. 74/2000 prevede che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine di pagamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a € 250.000 per ciascun periodo d’imposta.
La novità dell’innalzamento della soglia è stata introdotta dall’art.8 del D. Lgs. n. 158 – 2015.
Quest’ultimo provvedimento legislativo prevede inoltre un innalzamento della soglia di punibilità anche per le ritenute dovute sulla base della dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a € 150.000 per ciascun periodo d’imposta.
Per evitare che l’omissione del pagamento dell’IVA derivante dalla dichiarazione annuale diventi punibile penalmente, è possibile effettuare un pagamento in misura tale che la somma a debito risulti al massimo di € 250.000.
Il termine entro il quale è possibile effettuare il predetto pagamento è attualmente il 27 dicembre, che però, dato che quest’anno cade di domenica, slitta a lunedì 28.
Se però, trascorso il termine di cui sopra, il debito IVA risulta maggiore di € 250.000, si deve valutare un ulteriore adempimento.
Si tratta della segnalazione di operazione sospetta in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231 – 2007).
Va precisato che l’esecuzione di detto adempimento è molto criticata perchè, anche se si tratta di un reato, l’omissione del pagamento dell’IVA è conosciuta dall’Amministrazione finanziaria.
Potendosi configurare come reato presupposto di riciclaggio, l’omesso pagamento IVA può dar luogo alla segnalazione di operazione sospetta (SOS) alla UIF anche da parte dei soggetti di cui all’art. 12 del D. Lgs. 231- 2007.
Fra gli altri, si tratta degli Iscritti agli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, all’Albo dei Consulenti del lavoro, e di ogni altro Soggetto che svolge, in maniera professionale e anche nei confronti dei propri Iscritti, attività in materia di contabilità e tributi. Rientrano quindi tra tali soggetti, anche le Associazioni di categoria di imprenditori e commercian- ti, CAF e Patronati.
Ai sensi dell’art. 41 c. 4 del D. Lgs. 231-2007, le segnalazioni vanno inoltrate alla UIF senza ritardo e, nel caso in cui non siano effettuate, possono essere punite con una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata (art. 57 comma 4, D. Lgs. 231/2007).
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo