Nella prassi societaria è consueto il ricorso ai finanziamenti infruttiferi da parte dei soci a favore delle società. A quale tipo di registrazione è soggetto il contratto di finanziamento infruttifero? E con quale imposta di registro?
Grazie ad una recente Sentenza della Corte di Cassazione la n. 24268/2015 è stato “rafforzato” il comportamento che prevede che il contratto sancito attraverso la forma della scrittura privata non autenticata debba essere registrato solo in caso d’uso.
Tale comportamento genera anche un’importante conseguenza sull’impatto fiscale ai fini dell’imposta di registro.
Nello specifico la Sentenza della Cassazione, nel rinviare alla Commissione Tributaria Regionale per un nuovo giudizio, ha motivato specificando che:
“ In tema di imposta di registro, e alla luce del principio dell’alternatività con l’IVA, gli atti sottoposti, anche teoricamente, perché di fatto esentati, a questa imposta non debbono scontare quella proporzionale di registro; e poiché secondo il D.P.R. 131/1986, art.5, comma 2, e art.1, lett. b), dell’allegata Tariffa, parte seconda, sono sottoposte a registrazione in caso d’uso, e scontano l’imposta in misura fissa, le scritture private non autenticate contenenti disposizioni relative a operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, fra cui le “prestazioni di servizi”, nelle quali il D.P.R. 633/1972, art.3, comma 2, n.3, comprende i prestiti in denaro, questi, ancorchè siano poi esentati dall’imposta stessa dal successivo art.10, n.1, quando possano considerarsi “operazioni di finanziamento, non devono scontare l’imposta proporzionale di registro”.
In aggiunta a quanto sopra riportato, un altro aspetto interessante che emerge alla luce della Sentenza sopra specificata è che i Giudici di Legittimità abbiano ritenuto irrilevante che i Giudici di merito si siano soffermati sul fatto che non si sia resa prova della circostanza che il contratto fosse stato perfezionato per corrispondenza, poiché privo dell’avvenuta spedizione proposta a mezzo del servizio postale con prova dell’avvenuto ricevimento e della mancanza dell’accettazione della proposta stessa.
Pertanto la scrittura privata non autenticata avente oggetto finanziamenti effettuati dai soci infruttiferi, va registrata solo in caso d’uso e sconta l’imposta di registro in misura fissa anziché proporzionale.
Lavinia Linguanti – Centro Studi CGN