L’apposizione del visto di conformità a cura di CAF e professionisti spiana la strada dei rimborsi oltre i 4.000 euro e consente di superare i controlli relativi agli elementi di incoerenza inerenti i dati del modello 730. È una delle novità della legge di stabilità 2016 in materia di dichiarazione 730/2016, che si presenta in veste rinnovata rispetto alla disciplina dei controlli preventivi in presenza di situazioni considerate a rischio.
La norma introdotta con modifica dell’art. 5, comma 3 bis, del D.Lgs. 21.11.2014 n. 175 stabilisce in capo all’Agenzia delle Entrate la possibilità di effettuare controlli preventivi sui modelli 730, presentati direttamente da parte del contribuente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, nel caso in cui le dichiarazioni:
- presentino elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate;
- determinino un rimborso di importo superiore a 4.000,00 euro.
I controlli preventivi verranno effettuati:
- in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa;
- entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo:
- al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione;
- dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Da quello che emerge, i nuovi controlli preventivi si applicheranno alle dichiarazioni presentate direttamente ovvero tramite sostituti di imposta con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta.
I controlli preventivi non vengono effettuati se il modello 730 è stato presentato senza modifiche, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta.
Restano comunque fermi i controlli sostanziali previsti in materia di imposte sui redditi.
Stando alle istruzioni del modello 730/2016 i controlli preventivi non vengono effettuati se il modello 730 è stato presentato tramite un Caf o un professionista abilitato, tenuto all’apposizione del visto di conformità.
Ecco qui di seguito un riepilogo sintetico della situazione:
Per effetto delle nuove disposizioni, vengono conseguentemente abrogati i riferimenti normativi con i quali erano stati introdotti controlli preventivi sui modelli 730 contenenti rimborsi superiori a 4.000,00 euro, in presenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o di eccedenze relative alla precedente dichiarazione (commi 586 e 587 dell’art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147 – legge di stabilità 2014);
È la stessa relazione illustrativa alla legge di stabilità 2016 a giustificare l’intervento quando statuisce il superamento dei controlli preventivi previgenti perché fondati su criteri oggi “superati in quanto, con riferimento ai familiari a carico, viene effettuato un controllo di validità ed esistenza dei relativi codici fiscali al momento dell’invio della dichiarazione, mentre, con riferimento alle eccedenze derivanti dall’anno precedente, le stesse vengono proposte direttamente dall’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione precompilata”. La nuova disciplina, invece, consente all’Agenzia delle Entrate “di individuare nuovi criteri di controllo, adottabili di volta in volta”.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN