Al via la stabilizzazione delle collaborazioni e delle partite IVA

Dal 1° gennaio 2016, per effetto delle disposizioni introdotte dal D.lgs.81/2015, è stata sancita la definitiva abrogazione dei contratti di collaborazione a progetto. I datori di lavoro che assumono i lavoratori (precedentemente parti di contratti di collaborazione o titolari di partita Iva) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, godono, tra l’altro, di un particolare regime di estinzione degli illeciti relativi all’erronea qualificazione dei rapporti di lavoro intercorsi.

Assodato ormai il pieno superamento delle collaborazioni coordinate continuative con contratto a progetto (ad opera dell’art. 52 del D.Lgs 81/2015), con la stessa novellata disciplina (art. 2 del D.Lgs 81/2015) il Legislatore ha riportato lo stresso contratto alle normative già vigenti nel 1973. Infatti, dal 25 giugno 2015 non è più possibile stipulare contratti di collaborazione a progetto (i c.d. co.co.pro.), ma è possibile, per contro, instaurare rapporti di lavoro in virtù di contratti di collaborazione coordinate e continuative (le c.d. co.co.co.).

L’art. 2 al comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che, dal 1° gennaio 2016, si applichi la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Infatti il nuovo dettato normativo, nel voler enfatizzare quanto già previsto dall’art. 2094 del c.c., ove si evidenzia che “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”, individua alcuni elementi a presunzione assoluta che, se presenti, fanno venir meno quell’autonomia giuridica propria delle collaborazioni coordinate e continuative.

Ecco quindi che le prestazioni di collaborazione non potranno definirsi genuine in presenza dei seguenti elementi:

  • personalità della prestazione;
  • continuità della prestazione;
  • organizzazione della prestazione da parte del committente (c.d. etero-direzione o etero-organizzazione);
  • la prestazione sia vincolata nei tempi di esecuzione;
  • la prestazione sia vincolata ad un luogo di lavoro.

Al fine di superare i vincoli stabiliti dagli elementi di presunzione assoluta (collaborazioni organizzate dal committente), il Legislatore ha disposto, al comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, che gli stessi non trovano applicazione con riferimento:

  • alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
  • alle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
  • alle attività degli organi di amministrazione e controllo delle società;
  • alle collaborazioni istituzionali delle associazioni e società sportive affiliate Coni (art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289).

Inoltre le parti, sempre con il preciso obiettivo di “blindare” gli effetti presuntivi, possono richiedere, alle Commissioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003, la certificazione dell’assenza dei requisiti di cui al comma 1 del cit. art. 2, D.Lgs. n. 81/2015 (prestazioni esclusivamente personali, continuative ed organizzate dal committente). Il D.Lgs. 81/2015, con l’intento di arginare l’utilizzo non corretto delle collaborazioni, dispone che gli articoli da 61 a 69-bis del D.Lgs. n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015 (25 giugno 2015). Rimane comunque valido il dettato normativo di cui all’articolo 409 del Codice di procedura civile.

Per mezzo delle previsioni di cui all’art. 54 del D.Lgs 81/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano all’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono di un particolare regime di estinzione degli illeciti (in precedenza commessi) a condizione che:

  • i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile o davanti alle commissioni di certificazione;
  • nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

L’assunzione a tempo indeterminato alle condizioni di cui sopra comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato