Il registro infortuni va in soffitta

In una logica di semplificazione degli adempimenti complessivi a carico del datore di lavoro, con il decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 151, viene abolito l’obbligo della tenuta del registro infortuni e dell’applicazione delle relative disposizioni sanzionatorie, a decorrere dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto stesso. Chiariamo qual è l’impatto e quali sono le conseguenze concrete di tale novità.

L’attivazione del registro degli infortuni parte da lontano. La sua istituzione fu introdotta con il D.P.R. 547/1955 che, in tema di infortuni sul lavoro, all’art. 403 stabiliva come le aziende dovessero “tenere un registro, nel quale siano annotati cronologicamente tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti, che comportino un’assenza dal lavoro superiore ai tre giorni compreso quello dell’evento. Su detto registro, che deve essere conforme al modello stabilito con decreto del Ministro del lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione di cui all’art. 393 (sostituito dall’art. 26 del D.gs. 626/94 “Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro”), devono essere indicati, oltre al nome, cognome e qualifica professionale dell’infortunato, la causa e le circostanze dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli ispettori sul luogo di lavoro”.

Negli ultimi anni, grazie anche alle implementazioni dei sistemi informatici e telematici, la tenuta del registro infortuni è venuta gradualmente meno, in particolare dopo la non più obbligatoria vidimazione preventiva del registro, subito abbracciata da alcune Regioni.

Alla luce della nuova normativa, l’Inail, con la Circolare del 23 dicembre 2015, n. 92, illustra alcune recenti novità e semplificazioni in materia di lavoro, con particolare attenzione proprio all’abolizione del registro infortuni.

Con la semplificazione prevista dalla norma, è stata pertanto anticipata la soppressione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni – già stabilita dall’articolo 53, comma 6 del D.lgs. 81/2008 e s.m. e connessa all’emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4 del richiamato D.lgs. n. 81/2008 istitutivo del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

Il sopra richiamato decreto legislativo 151/2015 all’art. 21, comma 4 sancisce specificatamente che “a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni”.

Pertanto, a decorrere dal 23 dicembre 2015, i datori di lavoro non avranno più l’obbligo della tenuta del menzionato registro, istituito con D.P.R. n. 547/1955, articolo 403, il cui modello è stato approvato con D.M. 12.9.1958, come modificato dal D.M. 5.12.1996.

Si evidenzia, tuttavia, che nulla è mutato rispetto all’obbligo di denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera, come previsto dall’articolo 53 del D.P.R. n. 1124/1965, modificato dal D.Lgs. n. 151/2015 articolo 21 comma 1, lett. b).

Inoltre il registro degli infortuni dovrà essere regolarmente redatto e compilato relativamente agli infortuni avvenuti sino al 22 dicembre 2015 e lo stesso dovrà essere conservato e tenuto a disposizione degli organi competenti per cinque anni.

In considerazione dell’abolizione del citato registro, l’Inail, al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento alternativo in grado di fornire dati e informazioni utili ad orientare l’azione ispettiva, ha realizzato un “cruscotto infortuni” nel quale sarà possibile consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015 ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Inail stesso, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 53 del .D.P.R. 1124/1965 e s.m..

Resta inteso che gli infortuni avvenuti in data precedente a quella del 23 dicembre 2015 saranno consultabili nel registro infortuni abolito dalla norma in esame.

Il cruscotto infortuni, accessibile agli organi di vigilanza nell’area dei servizi online del sito ufficiale dell’Inail (www.inail.it) tramite l’inserimento delle credenziali in possesso degli organi stessi, prevedrà per l’utente la competenza territoriale regionale, quale parametro fondamentale per la ricerca dei dati infortunistici.

Sarà possibile, quindi, consultare il cruscotto infortuni per singolo soggetto infortunato tramite l’inserimento del relativo codice fiscale. In tal caso l’utente riceverà un report con l’indicazione di tutti i casi di infortunio relativi al singolo lavoratore, filtrati sul territorio di competenza regionale dell’utente stesso, in relazione all’Unità Produttiva o alla Sede lavorativa della Posizione Assicurativa Territoriale (in sigla PAT).

Inoltre, si potrà effettuare la ricerca per tipologia di singolo settore e si potrà ottenere un report inerente gli infortuni occorsi nelle sedi lavorative comprese nella competenza territoriale regionale dell’utente, sedi lavorative da riferire all’Unità produttiva (in sigla UP) per il settore Aziende, alla Struttura per il settore delle Amministrazioni statali in gestione conto stato, alla Località (indirizzo) per il settore agricoltura.

La ricerca per singolo settore prevedrà l’elaborazione di un report che riporterà in ogni pagina gli eventi infortunistici e le relative “conseguenze dell’infortunio” per ogni singolo anno, nonché la relativa PAT e l’Unità produttiva per il settore aziende, la Struttura per il settore delle amministrazioni statali, la Località per il settore agricoltura.

di Francesco Geria – Labortre Studio Associato