IVA ridotta al 4% anche per quotidiani online

Giornali, notiziari, quotidiani, libri e periodici diffusi online dal 2016 scontano l’aliquota IVA ridotta 4%! È questa una delle novità più importanti introdotte dalla legge di stabilità 2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre scorso. Vediamo di capirne di più.

Estendendo quanto già aveva previsto la legge di stabilità 2015 per i libri in formato elettronico, il comma 637 dell’articolo unico della legge di stabilità 2016, prevede che a tutti i giornali, i quotidiani, i notiziari, i dispacci delle agenzie di stampa, i libri e periodici che sono diffusi online si applica l’IVA ridotta nella misura del 4%.

Per usufruire dell’agevolazione i prodotti editoriali devono essere in possesso del codice ISBN o del codice ISSN.

Il codice ISBN (International Standard Book Number) è un numero che identifica a livello internazionale in modo univoco e duraturo un titolo (o una edizione di un titolo) di un libro di un determinato editore.

Il codice ISSN (International Standard Serial Number) è il codice univoco che identifica una pubblicazione in serie, un periodico o una rivista. L’ISSN identifica il titolo dell’intera pubblicazione in serie ma non quello del singolo fascicolo, numero di una rivista o del singolo volume di una collana.

Gli effetti dell’intervento voluto dal legislatore sono quelli di ridurre i costi per gli utenti/consumatori, dal momento che le pubblicazioni online scontavano l’aliquota IVA ordinaria del 22%. La nuova disposizione permetterebbe di ottenere una riduzione del prezzo dei prodotti editoriali online visto che l’IVA è assolta a monte dall’editore.

Ricordiamo infatti che la normativa IVA per il settore dell’editoria prevede due tipi di agevolazioni: l’IVA ridotta al 4% e il regime speciale dell’editoria che comporta l’applicazione dell’imposta col sistema “monofase“, un sistema che individua come contribuente di fatto sempre il consumatore finale, ma come contribuente di diritto solo il primo soggetto che partecipa al processo di produzione o commercializzazione (l’editore).

Per usufruire delle agevolazioni, in passato occorreva che il prodotto editoriale fosse costituito da giornali quotidiani, periodici, libri o cataloghi e che avesse un supporto cartaceo. Per fortuna, queste limitazioni sono state superate!

Infatti, dopo l’entrata in vigore della legge sull’editoria (legge n. 62 del 7 marzo 2001) e le modifiche introdotte dal D.L. n. 63 del 2013 anche i cd-rom e i dvd sono entrati a far parte del concetto di prodotto editoriale (e quindi destinatari delle agevolazioni previste per il regime dell’editoria) ed è stata riformulata la definizione di supporto integrativo.

La legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) aveva invece esteso l’aliquota ridotta del 4% anche ai libri in formato elettronico (e-book), in netto contrasto con le direttive della comunità europea.

Anche la nuova norma contenuta nella legge di stabilità 2016 in vigore dal 1 gennaio, contrasta con le direttive comunitarie, in particolare con l’articolo 98 paragrafo 2 della direttiva 2006/112/CE che consente agli Stati membri di applicare aliquote ridotte unicamente alle operazioni relative a determinati beni e servizi specificatamente indicati in apposito elenco. Nell’elenco però non sono compresi gli e-book e le altre pubblicazioni in formato elettronico.

Secondo la normativa europea, le pubblicazioni trasmesse via internet sono da considerare tra le prestazioni di servizi di e-commerce e, quindi, come tali soggette obbligatoriamente ad aliquota ordinaria.

Insomma, le intenzioni del nostro legislatore sono state quelle di attivare una misura importante che può dare una spinta a tutto il sistema editoriale e spingere i più giovani avvezzi alle tecnologie informatiche alla lettura, a discapito della censura europea.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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