La legge di stabilità 2016 prevede l’aumento della soglia per le transazioni contanti (resta invariato invece l’attuale limite per l’emissione di assegni trasferibili) e la soppressione delle norme che hanno riguardato il pagamento dei canoni di locazione e la filiera dei trasporti su strada.
Sono molte le novità in materia di antiriciclaggio contenute nella legge di stabilità 2016 e che hanno effetto dal 1° gennaio 2016.
La prima è certamente quella che interviene nell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 21.11.2007 n. 231 e che aumenta da € 999,99 a € 2.999,99 il limite oltre il quale è vietato il trasferimento, a qualunque titolo, tra soggetti diversi, di:
- denaro contante;
- libretti di deposito bancari o postali al portatore;
- titoli al portatore in euro o valuta estera.
La disposizione di cui sopra, intervenendo solo sul comma 1 dell’art. 49 del D. Lgs. 231-2007, lascia sorprendentemente al vecchio limite di € 999,99 la somma massima che può essere pagata con un assegno trasferibile. Infatti, non è cambiato il comma 5 dell’art. 49 che prevede che “gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”.
Inoltre, al comma 904 della predetta legge di stabilità, viene precisato che resta fermo per le pubbliche amministrazioni l’obbligo di procedere al pagamento, mediante l’utilizzo di strumenti telematici, di stipendi, pensioni e emolumenti a qualsiasi titolo erogati, di importo superiore a € 1.000.
Quindi, diversamente dal passato, dal 1° gennaio 2016 esistono due limiti diversi per le transazioni in contanti e per l’emissione di assegni bancari e postali, trasferibili.
Inoltre è stato previsto che per il servizio di rimessa del denaro che interessa gli Istituti di pagamento la soglia è di € 1.000.
Un’altra variazione in aumento riguarda gli sportelli cambia-valute. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai predetti soggetti autorizzati, il limite aumenta dai precedenti € 2.500 a € 3.000.
Infine, risultano finalmente soppresse due disposizioni che avevano creato non poche difficoltà e disagi:
- il pagamento, esclusivamente in modo tracciato, da eseguirsi da parte di tutti i soggetti della filiera dei trasporti, per i corrispettivi dovuti per prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada. La norma non prevedeva alcun limite d’importo minimo (art. 32 bis c. 4 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014);
- il pagamento, in forme e modalità diverse dal denaro contante e che assicurino la tracciabilità, dei canoni di locazione di unità abitative esclusi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 1, c. 50 della legge di stabilità 2014, del 27.12.2013 n. 147). Il 5 febbraio 2014, il Dipartimento del Tesoro del MEF era intervenuto per precisare che ai fini sanzionatori il limite d’importo per il pagamento contanti era quello generale, e cioè al di sotto di € 1.000. Inoltre, nella stessa nota, si precisava che, per conservare traccia delle transazioni contanti eventualmente intervenute tra locatore e conduttore, deve essere fornita una prova documentale chiara, attestante il pagamento del canone di locazione. In buona sostanza, quindi, le consuete ricevute di pagamento, debitamente compilate, conservano a pieno la loro validità. I chiarimenti ufficialmente forniti avevano riportato i predetti pagamenti nei modi usuali, ma la norma non era stata abrogata; adesso lo è.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo