Dal 1° gennaio cambia l’aliquota IVA applicabile dalle cooperative sociali e loro consorzi per le prestazioni di carattere socio sanitario e assistenziali rese nei confronti dei soggetti appartenenti a determinate categorie protette. È la legge di stabilità a introdurre una nuova aliquota IVA nella misura del 5% con ulteriori disposizioni di interesse applicabili al settore della cooperazione.
La novità, nei suoi aspetti essenziali, introduce un’aliquota IVA del 5% applicabile alle prestazioni rese nei confronti delle seguenti categorie:
- anziani;
- inabili adulti;
- tossicodipendenti e malati di AIDS;
- handicappati psicofisici;
- minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;
- persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo;
- persone detenute;
- donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.
L’applicabilità dell’aliquota IVA ridotta riguarda sia le prestazioni rese nell’ambito di contratti di appalto o di convenzioni, sia quelle erogate direttamente ai soggetti appartenenti alle categorie indicate.
Sotto il profilo oggettivo, fruiscono dell’aliquota agevolata del 5%:
- le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle prestazioni e arti sanitarie soggette a vigilanza” (n. 18 dell’art. 10 co. 1 del DPR 633/72);
- le “prestazioni di ricovero e cura (…), compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali” (n. 19 dell’art. 10 co. 1 del DPR 633/72);
- le “prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e ri-conversione professionale (…), comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici” (n. 20 dell’art. 10 co. 1 del DPR 633/72);
- le “prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù (…), comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie” (n. 21 dell’art. 10 co. 1 del DPR 633/72);
- le “prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili” (n. 27-terdell’art. 10 co. 1 del DPR 633/72).
Per i contratti stipulati dalle cooperative sociali entro il 31.12.2015 rimarrà “alternativamente applicabile l’aliquota agevolata del 4% (…) ovvero il regime di esenzione”. L’aliquota agevolata si applicherà alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all’1.1.2016 (data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016).
È il caso di segnalare che:
- le cooperative non sociali e loro consorzi applicano per le prestazioni in esame l’aliquota IVA del 22%;
- per le cooperative sociali è stata eliminata la possibilità di optare per il regime di esenzione IVA, in alternativa all’applicazione dell’aliquota agevolata;
- per le cooperative non sociali, dall’1.1.2016, resta salva la possibilità di adottare il regime di esenzione per le prestazioni rientranti, sotto il profilo oggettivo, nella disciplina di cui all’art. 10 co. 1 del DPR 633/1972.
La modifica legislativa introdotta all’art. 1, commi 960-963, L. n. 208/2015 in commento ha lo scopo di eliminare l’incompatibilità dell’aliquota vigente (del 4%) rispetto alla normativa comunitaria.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN