Il limite all’utilizzo del denaro contante ha subito, dal 2008 ad oggi, variazioni considerevoli; da ultima la Legge di stabilità 2016, che lo ha innalzato da euro 999,99 a euro 2.999,99. Vediamo per quali tipologie di pagamento vale tale limite.
Come indicato nella relazione illustrativa alla Legge 208/2015, l’aumento della soglia intende garantire maggiore fluidità sulle transazioni di denaro e allineare il limite a quello scelto da altri stati membri UE.
A partire dal 1 gennaio 2016, quindi, è vietato il trasferimento di contante, libretti di deposito bancari/postali al portatore, titoli al portatore se l’oggetto ha un valore complessivo superiore a euro 2.999,99, anche se effettuato con più pagamenti artificiosamente frazionati.
Il nuovo limite di euro 2.999,99 è anche previsto per:
- canoni di locazione di immobili abitativi;
- filiera dei trasporti;
- cambiavalute.
Rimane però immutato il limite già in vigore al 31 dicembre 2015, euro 999,99, per:
- assegni e vaglia postali/cambiari (indicazione del beneficiario e della clausola “Non trasferibile”);
- saldo libretti di deposito al portatore;
- pagamenti effettuati dalle Pubbliche amministrazioni;
- money transfer.
Chi trasgredisce è punito con pesanti sanzioni amministrative quantificate come segue:
- dall’1% al 40% dell’importo trasferito, se compresa tra euro 3.000,00 ed euro 50.000,00 (minimo euro 3.000,00);
- dal 5% al 40% dell’importo trasferito, se superiore a euro 50.000,00 (minimo euro 3.000,00).
Non è applicabile il c.d. favor rei.
Rita Martin – Centro Studi CGN