Chi risponde dei debiti fiscali in caso di liquidazione?

“Se chiudiamo e cancelliamo la società siamo tenuti a pagare i debiti fiscali?”. Quante volte noi commercialisti e consulenti ci siamo trovati a rispondere a questa domanda dei nostri clienti? Il tema della responsabilità per i debiti fiscali delle società cancellate dal Registro delle Imprese è sempre attuale. In questo articolo vediamo cosa prevedono le norme attualmente in vigore.

Il nostro sistema prevede che con l’iscrizione della cancellazione dal Registro delle Imprese si determina la sicura estinzione della società, anche qualora, successivamente, emergano rapporti societari non risolti e, in particolare, debiti non soddisfatti.

Fatta questa premessa, l’articolo 2495 (cancellazione della società) è molto chiaro a riguardo. L’articolo prevede che, ferma restando l’estinzione della società di capitali dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

Anche i giudici della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13259 del 26 giugno 2015, avevano chiarito che è inutile chiudere l’azienda al solo scopo di non voler pagare i debiti con il Fisco o con Equitalia.

Ovviamente la questione non è così immediata e non può essere liquidata con questa semplice affermazione. Entriamo nel merito.

Se l’Amministrazione Finanziaria vuole recuperare dai soci le imposte dovute dalla società chiusa e cancellata dal Registro delle Imprese, deve dimostrare l’esistenza di un attivo di liquidazione e l’ammontare di tale attivo (in pratica, deve dimostrare l’ammontare di quanto ha percepito ciascun socio in fase di liquidazione della società).

In questo caso, come si evince e contrariamente a quanto accade in genere, l’onere della prova ricade sull’Amministrazione Finanziaria.

I giudici della Suprema Corte hanno ricordato che la cancellazione dal Registro delle Imprese costituisce il presupposto della proponibilità dell’azione direttamente nei confronti dei soci, ma solo a condizione che questi abbiano percepito somme in sede di liquidazione del bilancio finale.

La responsabilità personale del socio (che scatta solo dopo la chiusura della società) non può estendersi al patrimonio personale ma si limita a quanto il socio ha realmente ricevuto con il bilancio di liquidazione.

Ne consegue che se, in fase di liquidazione, al socio viene riconosciuta una quota di 2.000 euro ad esempio, per i debiti verso l’erario ma anche per quelli verso i fornitori o le banche, il socio risponderà solo fino alla soglia di 2.000 euro.

Nulla devono e non rispondono di alcun debito della società estinta, i soci che invece non hanno percepito nulla dalla fase di liquidazione della società.

L’Agenzia delle Entrate, quindi, può chiedere il saldo dei debiti della società cancellata, solo quando dimostra che nella fase della liquidazione ci sia stata una distribuzione di attivo della società stessa.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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