Una possibile soluzione per difendersi di fronte all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ci ha notificato un avviso di accertamento è presentare un’istanza per l’instaurazione di un contraddittorio con i funzionari che hanno emesso l’atto, volto alla definizione dell’accertamento con adesione. Riepiloghiamo i punti essenziali dell’istanza che avvia la fase di adesione.
Il contribuente o in sua difesa un professionista abilitato possono presentare, entro i termini ordinari per proporre ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente, una domanda in carta libera indirizzata all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha definito l’avviso di accertamento spedita a mezzo posta o mediante consegna diretta.
Nel caso di invio dell’istanza per posta ordinaria, vale la data di arrivo all’ufficio, mentre vale la data di spedizione se l’istanza è inviata mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
Nella parte iniziale dell’istanza occorre riportare:
- l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’avviso di accertamento;
- l’oggetto contenente lo scopo dell’Istanza che si sta presentando, ad esempio: “Istanza di accertamento con adesione ai sensi e per gli effetti dell’art.6, comma 2, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218”.
Una volta indicati i punti precedenti, occorre riportare:
- i dati anagrafici del contribuente o di quest’ultimo e del professionista incaricato a difenderlo;
- un recapito telefonico e un indirizzo email al quale l’Ufficio potrà rivolgersi;
- i riferimenti dell’avviso di accertamento ricevuto, nello specifico il numero di protocollo dell’avviso;
- la presenza o meno di un invito al contraddittorio eventualmente ricevuto dal contribuente in riferimento all’avviso di accertamento.
In aggiunta a quanto sopra elencato, si possono indicare eventuali elementi e/o memorie che anticipino la difesa del contribuente che sarà oggetto del contraddittorio durante gli incontri che si svolgeranno.
In calce all’istanza, qualora il contribuente si sia avvalso della difesa da parte di un professionista abilitato, occorre riportare la procura speciale al difensore.
È consigliabile che la domanda sia corredata dalla copia dei documenti d’identità dei soggetti e dall’eventuale copia dell’avviso di accertamento ricevuto dal contribuente.
Una volta spedita l’istanza, l’Agenzia delle Entrate, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, formula al contribuente, anche telefonicamente, l’invito a comparire.
Il contribuente può avviare il procedimento anche quando nei suoi confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche, sia da parte dell’Amministrazione finanziaria che da parte della Guardia di Finanza, che si sono conclusi con un processo verbale di constatazione. In questo caso l’ufficio lo inviterà, però, solo se lo ritiene opportuno.
La fase di accertamento con adesione sospende di 90 giorni il termine per proporre ricorso dinanzi alla C.T.P. competente; pertanto occorrerà arrivare all’eventuale definizione entro questo termine ultimo.
Lavinia Linguanti – Centro Studi CGN