L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi. Vediamo quali sono le condizioni per poter beneficiare dell’agevolazione.
Si ricorda che il DL n. 83/2014 ha concesso alle imprese alberghiere, esistenti al 1° gennaio 2012, un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche, per interventi di incremento dell’efficienza energetica e per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo.
Possono beneficiare di tale agevolazione solo le strutture così come definite nel DM 7 maggio 2015, ovvero anche quelle strutture alberghiere individuate dalla specifica normativa regionale, purché effettivamente operanti come tali e non ricettive in senso generale. Pertanto, sono esclusi dell’agevolazione i campeggi, i villaggi turistici, le aree di sosta, i parchi vacanza, i bed and breakfast, gli affittacamere per brevi soggiorni, le case e gli appartamenti per vacanze.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui all’art.17 del D.Lgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline, pena il rifiuto del versamento, ai sensi del Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 maggio 2015. Lo scarto del versamento potrà avvenire anche in seguito ai controlli automatizzati dell’Agenzia delle Entrate, nei casi in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare del credito residuo, ovvero nel caso in cui l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio.
Il codice tributo è il 6850 ed è denominato “credito d’imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere – D.M. 7 maggio 2015”. In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6850 andrà nella sezione “erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” andrà valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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