Scade il 28 febbraio 2016 il termine entro il quale è possibile richiedere riduzioni contributive per i soggetti in regime fiscale agevolato (c.d. forfetario) esercenti attività d’impresa in forma individuale, iscritti alla gestione autonoma commercianti e artigiani presso l’INPS, compresi quelli che hanno già beneficiato del previgente regime di benefici contributivi per l’anno 2015.
L’utilizzo del regime forfetario consente, accanto alla determinazione agevolata dei contributi previdenziali, di determinare in modo forfetario il reddito imponibile, mediante un coefficiente di redditività differente in base alla tipologia di attività svolta, e di tassarlo applicando un’imposta sostitutiva ai fini delle imposte dirette pari al 15%, con esclusione da IVA, IRAP e studi di settore, ed esonero dalle ritenute fiscali.
L’agevolazione contributiva è consistita per l’anno 2015 nella determinazione della contribuzione dovuta applicando le aliquote contributive previste per le gestioni degli artigiani e commercianti sul reddito d’impresa dichiarato, senza considerare il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento di tali contributi (c.d. “contributi fissi”).
A seguito delle modifiche della L. n. 208/2015, dal 2016, l’agevolazione consiste nella determinazione dei contributi dovuti alle predette Gestioni applicando al reddito forfetario “la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento”. Al riguardo, la Relazione tecnica al Ddl. di stabilità per il 2016 ha indicato che “la norma stabilisce la reintroduzione del minimale contributivo con riduzione delle aliquote del 35 per cento”. Di conseguenza i soggetti forfettari tornano a versare i contributi, in corso d’anno, con le riduzioni previste, alle ordinarie scadenze trimestrali.
Trattandosi di un regime opzionale, i soggetti “forfetari” già esercenti attività d’impresa al 31 dicembre 2015 hanno l’onere di compilare a pena di decadenza, entro il prossimo 28 febbraio 2016 (termine tassativo da rispettare in ogni caso):
- il modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti sul sito Internet dell’INPS;
- oppure, per coloro che, pur esercitando attività d’impresa, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le Gestioni autonome dell’INPS, il modello cartaceo allegato alla circ. 10 febbraio 2015 n. 29, da consegnare alla sede INPS competente.
L’INPS, con il messaggio n. 286 del 25 gennaio 2016, ha precisato che la domanda deve essere presentata anche dai soggetti che hanno applicato nel 2015 il regime forfetario e che avevano, a suo tempo, presentato domanda per l’applicazione della previgente agevolazione contributiva, in quanto, sempre secondo l’istituto previdenziale, le domande presentate l’anno scorso “sono state chiuse d’ufficio al 31.12.2015, e l’adesione al nuovo regime agevolato è quindi sempre e comunque vincolata alla presentazione di una nuova domanda”.
La presentazione della domanda oltre il termine indicato preclude l’accesso all’agevolazione; pertanto dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.
I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dall’1 gennaio 2016 aderendo al regime agevolato, per utilizzare l’agevolazione contributiva, devono presentare la domanda in via telematica accedendo al Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti sul sito Internet dell’INPS, con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione previdenziale INPS.
Il versamento dei contributi determinati in forza dell’agevolazione sopra indicata si dovrà effettuare:
- per la quota relativa al minimale contributivo, in corso d’anno alle consuete scadenze trimestrali;
- per l’eventuale quota da determinare sul reddito eccedente il minimale, in acconto e a saldo, alle medesime scadenze previste per le somme dovute in base al modello Unico.
Per l’accredito della contribuzione trovano applicazione le disposizioni previste per la Gestione separata INPS, in cui si prevede che il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito (per il 2016, pari a 15.548,00 euro), attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Invece, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.
Posto che il requisito principale ai fini dell’applicazione dell’agevolazione contributiva è la fruizione del regime agevolato ai fini reddituali, nel caso in cui si verifichi la fuoriuscita da detto regime, a seguito di esercizio dell’opzione per il regime ordinario, oppure per la perdita dei requisiti d’accesso o la verifica di una delle cause ostative, anche l’agevolazione contributiva viene meno a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento.
Qualora il regime cessi per effetto dell’accertamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della sua illegittima fruizione, l’agevolazione contributiva viene meno retroattivamente, a partire dall’anno per il quale è stata accertata l’assenza dei presupposti per il regime forfetario.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN