La legge di stabilità 2016 introduce un credito d’imposta destinato alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni meridionali. Si tratta di un’agevolazione spettante a tutte le imprese che acquistano beni agevolabili e li destinano a strutture produttive ubicate nelle zone assistite (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) nel periodo compreso tra l’1/1/2016 e il 31/12/2019. Ecco le regole e i limiti per la fruizione del credito.
Occorre tener presente che il credito d’imposta non si applica a:
- le imprese in difficoltà finanziaria, secondo le regole definite dalla Commissione Europea;
- le imprese operanti nei settori:
- dell’industria siderurgica;
- dell’industria carbonifera;
- della costruzione navale;
- delle fibre sintetiche;
- dei trasporti e delle relative infrastrutture;
- della produzione e della distribuzione di energia;
- delle infrastrutture energetiche;
- del credito, della finanza e delle assicurazioni.
Per le imprese agricole attive nella produzione primaria, della pesca e dell’acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, ove acquistino beni strumentali nuovi, l’agevolazione è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore.
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, danno diritto al credito d’imposta gli investimenti:
- facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche tramite leasing, di beni strumentali nuovi (nello specifico, macchinari, impianti e attrezzature varie);
- destinati a strutture produttive nuove o già esistenti.
Sono espressamente esclusi dall’agevolazione gli immobili e le autovetture.
La misura del credito d’imposta è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali:
- 20% per le piccole imprese;
- 15% per le medie imprese;
- 10% per le grandi imprese.
L’agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta relativi alle stesse categorie di beni d’investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell’investimento agevolato.
In pratica, se una piccola impresa (bonus spettante 20%) intende usufruire del credito d’imposta per un investimento di 1.000 euro, dovrà decurtare da tale importo gli ammortamenti dedotti nell’esercizio per cui intende usufruire del credito di imposta, ad esempio 200. Pertanto, il credito d’imposta del 20%, calcolato su 800, sarà pari a 160.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.
La norma prevede un limite massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali pari a:
- 1,5 milioni di euro per le piccole imprese;
- 5 milioni di euro per le medie imprese;
- 15 milioni di euro per le grandi imprese.
L’accesso al credito d’imposta è subordinato alla presentazione di un’apposita comunicazione le cui modalità, i termini di presentazione e il contenuto, verranno stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia medesima, da emanare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di stabilità 2016.
Una volta ottenuta dall’Agenzia delle Entrate la comunicazione di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta, quest’ultimo:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97, a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento;
- non si applica, per espressa previsione, il limite annuale di utilizzo dei crediti d’imposta da quadro RU di 250.000,00 euro;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Il credito d’imposta è rideterminato:
- se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;
- se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione.
Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, tali disposizioni si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.
L’incentivo del credito di imposta, nel silenzio della norma, sembra cumulabile con quello relativo ai super ammortamenti, con la precisazione che i beni acquisiti rispettino le regole richieste da entrambe le disposizioni.
L’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito, comporta un accertamento dell’Agenzia delle Entrate che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla legge.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN