Il modello 730/2016 precompilato si arricchisce di ulteriori dati. Ecco un riepilogo degli obblighi e delle relative scadenze per la trasmissione dei dati relativi alle spese deducibili e detraibili.
Dall’anno scorso rappresenta un obbligo la comunicazione dei dati relativi:
- alle quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
- ai premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- ai contributi previdenziali ed assistenziali;
- ai contributi di previdenza complementare;
mentre quest’anno, con riferimento all’anno di imposta 2015, è scattata l’operazione Tessera Sanitaria che consentirà di intercettare le spese mediche e odontoiatriche rese da strutture sanitarie, medici chirurghi e odontoiatri.
Nelle prossime settimane, per via del DM del 13 gennaio scorso che stabilisce le modalità attuative per la trasmissione telematica, sarà la volta delle comunicazioni inerenti le spese:
- relative ai servizi funerari;
- sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria;
- per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
Ecco il calendario degli adempimenti che consentirà al Fisco di avere a disposizione entro il 7 marzo tutti i dati per preparare il 730 precompilato 2016:
- 9 febbraio: è una delle date più importanti dell’operazione 730 precompilato di quest’anno in quanto, entro tale data, si prevede la trasmissione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie rese a cura di ASL, strutture sanitarie, farmacie, pubbliche e private, medici e odontoiatri. Si segnala la possibile indicazione parziale delle spese farmaceutiche per via del ritardo nell’implementazione delle infrastrutture informatiche.
- 10 febbraio – 9 marzo: in questo arco di tempo il contribuente può esprimere il rifiuto all’utilizzo dei propri dati sanitari, attraverso il sistema tessera sanitaria (www.sistemats.it).
- 29 febbraio: entro tale data i soggetti interessati dovranno inviare i dati relativi alle spese che consentono, nell’ambito del 730 precompilato per l’anno 2015, le detrazioni per spese universitarie, spese funebri, prima rata bonus edilizio e risparmio energetico.
- 7 marzo: è la volta della certificazione unica dei redditi con le novità previste dalla legge di stabilità, che si tradurranno in maggiori informazioni e in un 770 più snello alla scadenza di luglio.
- 15 aprile: è la data entro la quale l’Agenzia delle Entrate metterà il modello 730 precompilato a disposizione dei contribuenti in una sezione dedicata del proprio sito. Per i contribuenti “fai da te”, l’accesso è garantito dalle credenziali rilasciate dalla procedura Fisconline.
Sono pesanti le sanzioni legate alle violazioni degli obblighi di trasmissione telematica dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili, ai fini della pre-compilazione dei modelli 730.
Si prevede infatti quanto segue:
1) in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati viene applicata una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:
- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” (ex art. 12 del DLgs. 472/97);
- con un massimo di 50.000,00 euro;
2) se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro;
3) nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:
- entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
- ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.
Si tratta di un regime sanzionatorio considerato gravoso soprattutto in relazione alle difficoltà riscontrate in sede di prima applicazione dei nuovi obblighi. Solo in parte le sanzioni risultano mitigate dalla legge di stabilità 2016, che stabilisce l’alleggerimento delle sanzioni, giustificandolo sia con il carattere sperimentale della dichiarazione precompilata sia con l’esigenza di agevolare gli adeguamenti procedurali degli operatori nella fase di avvio del progetto.
Tale intervento normativo consente di evitare le sanzioni in caso di comunicazioni effettuate nel primo anno quando si tratta:
- di “lieve tardività” nella trasmissione dei dati;
- oppure di errata trasmissione degli stessi, “se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”.
Non sono previsti alleggerimenti in caso di sanzioni per omessa trasmissione dei dati.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN