Cosa deve fare il datore di lavoro in caso di infortunio di un lavoratore? Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, sono state introdotte importanti novità in tema di infortuni e oneri burocratici correlati. Ecco per voi una sintesi.
Per espressa previsione stabilita dal disposto normativo, le nuove regole decorreranno trascorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo 151/2015.
La prima novità, di sicuro rilievo, è disciplinata dall’art. 53 del sopra citato D.Lgs. 151/2015, per mezzo del quale vengono modificate le norme che regolano l’obbligo della denuncia di infortunio o malattia professionale nell’ottica di una razionalizzazione e omogeneizzazione degli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro e dei medici certificatori in materia di invio delle certificazioni all’Istituto.
Difatti, prima del nuovo decreto “semplificazioni” vigeva l’obbligo, a carico del datore di lavoro, quando effettuava la denuncia di infortunio o di malattia professionale per via telematica, di inviare all’INAIL il certificato medico qualora l’Istituto non lo avesse già ricevuto dall’infortunato, dai presidi di pronto soccorso o dal medico certificatore.
Con il nuovo dettato normativo:
a) il medico certificatore provvederà alla trasmissione del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, direttamente o per il tramite della struttura sanitaria competente al rilascio, con conseguente esonero per il datore di lavoro;
b) la trasmissione del certificato di infortunio e di malattia professionale avverrà utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto assicuratore;
c) i dati delle certificazioni, utili ai fini della denuncia di infortunio e di malattia professionale, saranno resi disponibili telematicamente dall’Istituto ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia stessa.
All’art. 54, il D.Lgs. 151/2015 interviene in merito all’invio della copia della denuncia di infortunio alle autorità di pubblica sicurezza.
In precedenza, il datore di lavoro doveva denunciare gli infortuni, oltre che all’INAIL, anche all’autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, qualora gli stessi eventi comportassero la morte del lavoratore o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni.
Ora, con l’introduzione delle nuove regole:
a) verrà posto a carico dell’INAIL l’obbligo di trasmissione all’autorità di Pubblica Sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio;
b) tale obbligo sarà relativo agli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni;
c) l’INAIL porrà a disposizione dell’autorità di pubblica sicurezza, mediante la cooperazione applicativa di cui all’art. 72, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 82 del 2005, i dati relativi alle predette denunce.
Novità vengono previste anche per quanto concerne la messa a disposizione dei dati degli infortuni e delle conseguenti denunce.
Con l’art. 56 del D.Lgs. 151/2015, infatti l’INAIL metterà a disposizione, mediante la cooperazione applicativa di cui all’articolo 72, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 82 del 2005, i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni, al fine di consentire alle direzioni territoriali del lavoro o ai corrispondenti uffici della regione siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano di poter procedere alle inchieste sugli infortuni.
Ulteriore novità interessa la modifica agli art. 238 e 251 del TU sugli infortuni sul lavoro (DPR 1124/1965). Infatti, per quanto attiene agli infortuni in agricoltura, le modifiche introducono l’obbligo in capo al medico di trasmettere il certificato medico di infortunio per via telematica all’INAIL, direttamente o per il tramite della struttura sanitaria competente al rilascio. Tale invio assolverà anche agli obblighi di denuncia nei confronti dell’istituto.
Infine, a decorrere dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/2015, con la trasmissione per via telematica del certificato di malattia professionale (ai sensi degli articoli 53 e 251 del D.P.R. n. 1124 del 1965) si intenderà assolto, per le malattie professionali indicate nell’elenco di cui all’articolo 139 del citato D.P.R., l’obbligo di trasmissione della denuncia di cui al medesimo articolo 139 ai fini dell’alimentazione del Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 38 del 2000.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato