Così come stabilito dal Tuir, è possibile usufruire nella dichiarazione dei redditi della detrazione per le spese funebri sostenute nell’anno d’imposta; la detrazione compete per un importo pari al 19% del limite massimo stabilito dalla normativa. Ma la legge di stabilità 2016 introduce delle novità al riguardo. Vediamo di cosa si tratta.
La Legge 208/2015 – c.d. Legge di stabilità – all’art.1 c. 954 lett. a) va a modificare direttamente l’art.15 del Tuir c.1 lett. d) e dispone che:
- le spese funebri possono essere detratte in dipendenza della morte di persone
- per un importo non superiore a Euro 1.550,00 per ciascuna di esse.
La detrazione, pertanto, compete in dipendenza della morte di altre persone, senza più alcuna limitazione. In precedenza potevano usufruire della detrazione i contribuenti che sostenevano la spesa funebre per la morte delle persone di cui all’art.433 del C.c. e cioè:
- il coniuge
- i figli legittimi o legittimati, naturali o adottivi, affidati o affiliati
- i discendenti prossimi, anche naturali
- i genitori
- gli ascendenti prossimi, anche naturali
- gli adottanti
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali
- i generi e le nuore
- il suocero e la suocera.
La detrazione si estende quindi anche alle persone non considerate “familiari” dalla normativa, quali ad esempio i conviventi, venendo meno quello che è considerata famiglia naturale dalla giurisprudenza.
Infatti, nella relazione illustrativa della legge di stabilità 2016 si evidenzia che, con tale nuova disposizione, si elimina il riferimento alla relazione di parentela con il de cuius, consentendo la detrazione in dipendenza del solo evento della morte, e che vengono superate le difficoltà di acquisizione dell’informazione relativa al grado di parentela.
Per ciascun decesso, l’importo della spesa detraibile viene arrotondato a Euro 1.550,00, in luogo dei vecchi Euro 1.549,37.
Nel successivo c. 955 della Legge 208/2015 si stabilisce che le nuove regole si applicano già per l’anno d’imposta 2015; le spese funebri, infatti, verranno raccolte e inserite dall’Agenzia delle entrate già nel modello 730/2016.
Rita Martin – Centro Studi CGN