Nuove tutele in arrivo per i professionisti

È stato approvato dal Consiglio dei ministri il DDL sul lavoro autonomo che tutela i professionisti, i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co) e il popolo dei lavoratori autonomi con partita IVA. Di cosa si tratta? Cosa prevede il testo del DDL approvato?

Il DDL n. 102 del 29 gennaio scorso è una sorta di Statuto dei lavoratori autonomi che prevede delle apposite tutele per chi non ha un tradizionale contratto di lavoro dipendente e lavora come libero professionista o con contratti di collaborazione.

Le novità contenute nel DDL approvato riguardano varie misure a favore dei professionisti: la deducibilità delle spese per la formazione e l’aggiornamento professionale, l’assicurazione sui clienti che non pagano le parcelle, le spese per i servizi, la maternità prevista per le donne, la sospensione del  versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi in caso di malattia e infortunio, l’immodificabilità del contratto professionale e il pagamento delle parcelle emesse dai professionisti entro 60 giorni.

Vediamo più in dettaglio cosa cambia.

Il DDL prevede che le spese sostenute dai professionisti per l’aggiornamento professionale e la formazione saranno deducibili al 100% fino a un tetto massimo di 10 mila euro. Tra tali spese vengono considerate le spese per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale.

Nel caso di clienti che non pagano le parcelle, i professionisti potranno dedurre fiscalmente gli oneri sostenuti per la garanzia contro il rischio di insolvenza del cliente. In buona sostanza, l’agevolazione fiscale si applica alle spese per il pagamento di premi per polizze assicurative facoltative contro il rischio di mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo. Mi chiedo però: perché il professionista deve stipulare a proprie spese un’assicurazione per avere la certezza dei pagamenti? Non è questo un diritto che deve essere tutelato dallo Stato e non da un’assicurazione a spese dei professionisti?

E nel caso in cui il lavoratore autonomo si infortuni o si ammali? Il DDL prevede che il rapporto contrattuale non si estingue, ma si sospende fino a un massimo di 150 giorni. Nel caso di malattia e di infortunio che pregiudica lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l’intera durata della malattia e dell’infortunio fino ad un massimo di 2 anni.

Viene previsto inoltre che le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente il contratto con il lavoratore autonomo o di recedere senza preavviso sono nulle. I contratti stipulati da professionisti e committenti, pertanto, sono immodificabili.

Per i pagamenti delle prestazioni professionali, il contratto non potrà prevedere termini di pagamento superiori a 60 giorni dall’emissione della fattura o della parcella. Ogni clausola contraria sarà pertanto considerata nulla.

Il DDL inoltre riconosce la genuinità delle collaborazioni coordinate e continuative organizzate dal collaboratore in accordo con il committente, estendendo le tutele previste per il lavoro autonomo anche alle collaborazioni.

In pratica, il DDL fornisce una serie di definizioni di clausole e condotte abusive tutelando in misura maggiore professionisti e collaboratori. Tutte le clausole inserite nel contratto che attribuiscono una posizione preminente al committente sono considerate nulle.

La crisi economica, si sa, ha colpito i liberi professionisti così come le altre categorie di lavoratori. Basterà questo provvedimento a tutelare in maniera seria il popolo dei professionisti?

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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