Autocertificazione. Ti sei mai chiesto cos’è? Eppure, nei nostri studi professionali quante ne girano ogni giorno? Autocertificazioni per pratiche camerali, per l’avvio di attività commerciali, per la gestione del personale (solo per citare qualche esempio). Ma cosa è l’autocertificazione? E qual è il suo valore?
L’autocertificazione è una dichiarazione contenente le stesse informazioni riportate nei corrispondenti certificati o atti notori che il cittadino sottoscrive nel suo interesse e utilizza nei confronti della Pubblica Amministrazione.
In pratica, per autocertificazione si intende quindi:
1) la dichiarazione sostitutiva di certificazione, vale a dire una dichiarazione sottoscritta dall’interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni per comprovare gli stati, le qualità personali e i fatti elencati nell’articolo 46 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa;
2) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, vale a dire una dichiarazione resa e sottoscritta dall’interessato in sostituzione degli atti di notorietà concernenti stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dello stesso. La dichiarazione può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
La Pubblica Amministrazione predispone i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive che gli interessati hanno facoltà di utilizzare e mette tali moduli a disposizione del cittadino nei siti istituzionali e governativi. La modulistica contiene già il riferimento e il richiamo alle norme civili e penali, ma in caso di non utilizzo della modulistica, l’interessato, se utilizza un modulo non conforme, dovrà indicare il richiamo all’articolo 76 del T.U. per le ipotesi di falsità in atti e per i casi di dichiarazioni mendaci e l’informativa sulla privacy.
Per quanto attiene alla loro validità, le autocertificazioni, così come i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni, hanno validità illimitata. Le altre certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.
Con l’autocertificazione il cittadino può sostituire i documenti che attestano i seguenti stati, qualità personali e fatti: data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato civile, stato di famiglia, esistenza in vita, nascita del figlio, decesso del coniuge, iscrizione in albi o elenchi, appartenenza a ordini professionali, titoli di studio ed esami sostenuti, qualifica professionale, situazione reddituale/economica, assolvimento di specifici obblighi contributivi, possesso e numero del codice fiscale o partita IVA, stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente o lavoratore, iscrizione presso associazioni o altri enti, non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, qualità di vivenza a carico, non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e non aver presentato domanda di concordato.
Non possono invece essere autocertificabili i certificati medici, i certificati sanitari, i certificati veterinari, i certificati di origine e di conformità CE e i certificati di marchi e di brevetti.
L’autocertificazione può essere utilizzata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i gestori o esercenti pubblici servizi o con gli enti privati: Questure, Ministeri, Enti Statali o parastatali, Province, Comuni, Regioni, Uffici finanziari, Ufficio Provinciale del Lavoro, Camere di Commercio, INPS, INAIL, ecc.
Quando è rivolta ad una PA, la firma del dichiarante non va autenticata dal pubblico ufficiale e l’interessato deve allegare alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà una copia non autenticata del documento di riconoscimento o firmare la dichiarazione in presenza del dipendente addetto a riceverla nel caso di presentazione diretta.
La firma del dichiarante deve essere autenticata dal pubblico ufficiale quando la dichiarazione deve essere presentata ad un privato o a una PA per la riscossione di benefici di carattere economico.
Il cittadino è responsabile di quanto afferma nelle autocertificazioni. L’Amministrazione Pubblica può effettuare controlli sulla corrispondenza a verità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora venga riscontrata una falsa affermazione, la dichiarazione sostitutiva è priva di valore e si perde il beneficio derivante dalla dichiarazione resa. Ma non è tutto. Il cittadino è denunciato all’autorità giudiziaria e va incontro a conseguenze penali rilevanti.
La sanzione prevista può essere pecuniaria o la reclusione a seconda della gravità del fatto. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale all’uso di un atto falso. Quindi, occhio!
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN